Il chirurgo e' responsabile anche dei guasti degli strumenti!
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Argomento: Normative di interesse sanitario


Responsabilità medica: il medico deve controllare il funzionamento degli strumenti, se no ne risponde.
Un' altra sentenza "punitiva" della Cassazione: al chirurgo spetta l' onere (quasi fosse un elettrotecnico strumentista) di verificare il perfetto funzionamento degli apparecchi elettromedicali messi a disposizione della Casa di Cura. Se si guastano, ne risponde lui. 
Cassazione Civile n. 10616/2012, sez. III del 26/6/2012 
Daniele Zamperini

 

I Fatti:

Un paziente, sottoposto ad intervento per deviazione del setto nasale, a causa del malfunzionamento del bisturi elettrico, riportava un’ ustione (esitata poi in cicatrice permanente) ad una gamba, dove il bisturi era stato appoggiato.

Il paziente conveniva in giudizio sia la Clinica che il chirurgo, chiedendo il risarcimento del danno,

Il Tribunale di primo grado condanno’ la clinica ed assolse invece il chirurgo rilevando che, pur avendo il chirurgo un generale obbligo di controllo sugli strumenti utilizzati, era tuttavia da escludersi che, nella fattispecie, potesse attribuirsi al sanitario un qualsivoglia negligenza, imprudenza o imperizia nell'esecuzione dell'intervento..
Ha rilevato in proposito che il medico non era in condizione di percepire il malfunzionamento del bisturi elettrico perché la parte ustionata, coperta dall'elettrodo, non era visibile; che una preventiva verifica della funzionalità delle apparecchiature era inesigibile dal chirurgo, trattandosi di attività estranea alle sue competenze professionali
 
La Corte d’ Appello riformava in parte la sentenza, adottando gli stessi principi ma riconoscendo al paziente un maggior risarcimento pecuniario del danno subito.

Il paziente ricorreva pero’ in Cassazione sottolineando che la prestazione del chirurgo non si esaurisce nel compimento del solo atto operatorio, nella diagnosi, nella prognosi, nella scelta della cura e nell'esecuzione della stessa, ma comprende un complesso di obbligazioni accessorie volte a garantire che l'intervento venga praticato con il minimo rischio possibile.
 
La Cassazione accoglieva il ricorso.

In primo luogo la Corte sottolineava che “pur quando manchi un rapporto di subordinazione o di collaborazione tra clinica e chirurgo, sussiste comunque un collegamento tra i due contratti stipulati, l'uno tra il medico ed il paziente, e l'altro, tra il paziente e la Casa di cura, contratti aventi ad oggetto, il primo, prestazioni di natura professionale medica, comportanti l'obbligo di abile e diligente espletamento della prestazione chirurgica e/o terapeutica (e, a volte, anche di raggiungimento di un determinato risultato) e, il secondo, prestazione di servizi accessori di natura alberghiera, di natura infermieristica ovvero aventi ad oggetto la concessione in godimento di macchinari sanitari, di attrezzi e di strutture edilizie specificamente destinate allo svolgimento di attività terapeutiche e/o chirurgiche.”.

Spetta al medico accertarsi preventivamente che la Casa di cura dove si appresta ad operare sia pienamente idonea, sotto ogni profilo, ad offrire tutto ciò che serve per il sicuro e ottimale espletamento della propria attività; così come, reciprocamente, la Casa di cura è obbligata a vigilare che chi si avvale della sua organizzazione sia abilitato all'esercizio della professione medica in generale e, in particolare, al compimento della specifica prestazione di volta in volta richiesta nel caso concreto”.

E’ contraddittoria, per la Corte, l’ affermazione del giudice di merito ove, dopo aver riconosciuto la sussistenza di un generale obbligo del medico di controllare gli strumenti utilizzati, ha poi contraddittoriamente ritenuto inesigibile la previa verifica tecnica dell'apparecchiatura necessaria all'esecuzione dell'intervento; il chirurgo operatore ha un dovere di controllo specifico del buon funzionamento della stessa, al fine di scongiurare possibili e non del tutto imprevedibili, eventi che possano intervenire nel corso dell'operazione (confr. Cass. civ. n. 13953 del 2007, cit.).

 La Corte poi si dilunga sulla valutazione del danno e sulla circostanza che il paziente, dopo anni, non avesse ancora voluto emendare la lesione, cosa cosiderata “del tutto neutra” ai fini dell’ esborso necessario per l’ eventuale intervento.
 
La sentenza si conclude con l’ enunciazione dei principi di diritto:

-  il medico, quale debitore della prestazione chirurgica e/o terapeutica promessa, è responsabile, ex art. 1228 c.c., dell'operato dei terzi della cui attività si avvale; in particolare il chirurgo operatore ha un dovere specifico di controllo del buon funzionamento delle apparecchiature necessarie all'esecuzione dell'intervento;

- in caso di lesioni personali con postumi permanenti costituiti da esiti cicatriziali eliminabili solo con un nuovo intervento, non incide sul diritto all'attribuzione dei relativi costi, quali spese mediche future, la circostanza che, a notevole distanza di tempo dal verificarsi dell'evento, l'infortunato non abbia ancora affrontato il nuovo intervento.






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