I passeggeri cui viene rifiutato l’imbarco in aereo anche per ragioni diverse dall’overbooking vanno risarciti.
Corte di Giustizia Europea n. C 321/11, sez. III del 4/10/2012
Daniele Zamperini
I fatti:
Due passeggeri spagnoli, provenienti da altra citta’ mediante un volo aereo locale, avevano prenotato un volo aereo di coincidenza, presso una compagnia Europea, verso la Repubblica Dominicana.
Poiche’ il volo interno sui erano imbarcati aveva presentato un forte ritardo i loro posti erano stati considerati vacanti e attribuiti ad altri passeggeri in lista di attesa.
Al loro arrivo, avvenuto qualche minuto prima del decollo, ad essi veniva negato l’ inbarco.
I passeggeri chiedevano rimborso del biglietto e risarcimento per la ritardata partenza in base al regolamento n. 261/2004 che sanciva “ Il numero di passeggeri non consenzienti a cui viene negato l’imbarco dovrebbe essere ridotto obbligando i vettori aerei a fare appello a persone che rinuncino volontariamente alla prenotazione, in cambio di determinati benefici, invece di negare l’imbarco ai passeggeri, e accordando una piena compensazione pecuniaria ai passeggeri a cui viene in conclusione negato l’imbarco… I passeggeri non consenzienti a cui viene negato l’imbarco dovrebbero avere la possibilità di annullare il volo, usufruendo del rimborso del prezzo del biglietto, o di proseguirlo in condizioni soddisfacenti e dovrebbero beneficiare di un’adeguata assistenza durante il periodo di attesa di un volo successivo».
Nasceva una disputa giuridica sul concetto di “negato imbarco” , cosi' definito: "“negato imbarco”: il rifiuto di trasportare passeggeri su un volo sebbene i medesimi si siano presentati all’imbarco nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, salvo se vi sono ragionevoli motivi per negare loro l’imbarco, quali ad esempio motivi di salute o di sicurezza ovvero documenti di viaggio inadeguati”.
Perche’ si parli di “negato imbarco” occorre che i passeggeri dispongano di una prenotazione confermata sul volo in questione e, tranne nei casi di cancellazione di cui all’articolo 5, si presentino all’accettazione all’ ora prevista o comunque entro i 45 minuti prima dell’ ora di partenza.
In caso di overbooking la Compagnia deve prima cercare passeggeri disposti a rinunciare all’ inbarco lasciando il proprio posto ad altri in cambio di una seriew di benefici e, qualora non si trovino volontari, e’ possibile negare forzosamente l’ inbarco a passeggeri non consenzienti, versando loro una compensazione pecuniaria proporzionale alla lunghezza del volo prenotato (da 250 a 600 Euro).
I passeggeri, quindi, rimasti a terra, hanno atteso il giorno successivo per essere trasportati a Santo Domingo con un altro volo ed hanno raggiunto la loro destinazione finale con 27 ore di ritardo. Hanno percio’ chiesto il risarcimento di 600 Euro ciascuno.
La Compagnia si opponeva sostenendo che le regole per il «negato imbarco» non riguardavano il caso in esame, che doveva invece essere configurato come una coincidenza persa.
La questione finiva sul tavolo dei giudici di Strasburgo che invece stabilivano che le circostanze rientravano invece, a pieno diritto, nel concetto di negato imbarco
“… ammettere che nella nozione di negato imbarco siano compresi soltanto i casi di «sovraprenotazione» avrebbe per conseguenza di escludere da qualsiasi protezione i passeggeri che si trovano nella situazione dei ricorrenti nel procedimento principale privandoli della possibilità di avvalersi dell’articolo 4 del regolamento n. 261/2004, articolo che, al paragrafo 3, rinvia alle disposizioni del regolamento relative ai diritti alla compensazione pecuniaria, al rimborso o all’imbarco su un volo alternativo nonché all’assistenza quali previsti agli articoli 7 9 dello stesso regolamento.”.
Ai passeggeri veniva quindi riconosciuto il diritto all’ indennizzo previsto.
“ la nozione di «negato imbarco» include la situazione in cui, nell’ambito di un unico contratto di trasporto comprendente più prenotazioni su voli che si susseguono immediatamente e registrati in concomitanza, un vettore aereo nega l’imbarco a taluni passeggeri per il motivo che il primo volo incluso nella loro prenotazione ha subìto un ritardo imputabile al suddetto vettore e che quest’ultimo ha erroneamente previsto che i passeggeri in questione non sarebbero arrivati in tempo per imbarcarsi sul secondo volo.”