Il medico, se ammalato, ha gli stessi diritti degli altri pazienti
Data: Argomento: Normative di interesse sanitario
Il medico ricoverato in Ospedale, in cura presso altri colleghi, deve fornire un consenso informato con le stesse caratteristiche di tutti gli altri pazienti, ne’ il fatto che sia medico permette di presumere che l’ informativa non sia necessaria. L' omessa informativa costituisce colpa medica per i curanti. (cass. III penale 20984/2012) Daniele Zamperini
I fatti:
un medico (radiologo) e’ stato sottoposto ad intervento chirurgico nella stessa struttura ospedaliera in cui prestava servizio in seguito al quale, a causa della terapia cortisonica somministratagli per curare una encefalite post influenzale, aveva riportato lesioni da patologia articolare femorale. Il medico aveva fatto richiesta di risarcimento danni alla struttura sanitaria sulla base del fatto che non era stato informato dei rischi effettivi della terapia.
La richiesta era stata respinta dai giudici di merito proprio perché il paziente era un medico e che "quindi aveva le cognizioni scientifiche per rendersi conto del trattamento cui veniva sottoposto".
La Cassazione invece (Terza sezione civile sentenza 20984/2012) accoglieva il ricorso sottolineando che i medici curanti “hanno presunto che il paziente fosse d'accordo". "Il consenso informato – ha detto la Corte - costituisce, di norma, legittimazione e fondamento del trattamento sanitario. Senza il consenso informato, l'intervento del medico e', al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessita' , sicuramente illecito, anche quando sia nell'interesse del paziente". Inoltre "in assenza di un consenso consapevolmente prestato occorre l'accertamento che il paziente avrebbe rifiutato quel detrminato intervento o quella terapia se fosse stato adeguatamente informato… la qualità del paziente potra' incidere sulle modalita' di informazione che si sostanzia in spiegazioni dettagliate ed adeguate al livello culturale del paziente con l'adozione di un linguaggio che tenga conto del suo particolare stato soggettivo e che, nel caso di paziente medico, potra' essere parametrata alle sue conoscenze scientifiche".
In conclusione, il consenso informato è dunque obbligatorio e vale anche nei confronti di un collega medico, "il quale sarà libero di accettare o rifiutare la prestazione medica" con cognizione di causa. Puo’ cambiare, semmai, la forma e la modalità in cui esprimere le informazioni, che puo’ essere adeguata al livello culturale e professionale del paziente.
Percio’ la Corte rinviava la causa ai giudici di merito perche’ valutassero la richiesta di risarcimento.
|
|