Palpeggia la paziente dopo la visita: violenza sessuale!
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Argomento: Normative di interesse sanitario


Respinto il ricorso di un medico condannato in primo e secondo grado per violenza sessuale avendo palpeggiato una paziente dopo la visita malgrado le proteste di lei. E a nulla vale che non ci fossero testimoni: la parola di lei, se convincente, e’ sufficiente per il giudice (Cass. 40143/2012).
Daniele Zamperini

Un medico era stato condannato per violenza sessuale in primo e secondo grado in quanto "in violazione dei doveri connessi alla funzione di medico incaricato di effettuare la visita fiscale ad una lavoratrice presso il suo domicilio, approfittando della sorpresa della vittima e della fiducia riposta in ragione del ruolo, con violenza (consistita nell'appoggiare terminata la visita medica una mano dietro la schiena della vittima chiedendole dove avesse dolore, nel massaggiarle il fondoschiena ed i fianchi fino alla parte bassa del ventre, nonché nello strofinarsi sul corpo della donna, nonostante le proteste della stessa, che a più riprese tentava di baciare) la costringeva a subire atti sessuali".

Il medico aveva presentato ricorso in Cassazione sottolineando tra l’ altro che non ci fossero stati testimoni e che la condanna si basava esclusivamente sulle dichiarazioni della donna.

La Cassazione pero’ ricordava come, per costante giurisprudenza, il giudice puo’ trarre il proprio convincimento circa la responsabilità dell'imputato anche dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilita’.
Non e’ necessario applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, c. 3 e 4 c.p.p., che  richiedono la presenza di riscontri esterni in quanto "facendo applicazione del principio sopra richiamato, la sentenza impugnata ha evidenziato come le dichiarazioni rese dalla persona offesa siano risultate chiare e precise nella complessiva dichiarazione dei fatti, nonché logiche e coerenti e prive di elementi di incertezza, valutandone la coerenza interna ed escludendo qualsiasi motivo di rancore nei confronti dell'imputato dal momento che in occasione del controllo fiscale, il medico aveva confermato lo stato di malattia e l'inidoneità della donna a riprendere il lavoro, con una prognosi di sette giorni".

Veniva percio’ confermata la condanna ad un anno e otto mesi di reclusione.





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