Consentito detrarre i farmaci anche senza scontrino aggiornato
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Argomento: Normative di interesse sanitario


La circolare dell' Agenzia delle Entrate n. 30/E del 28 marzo 2008 consente di scaricare le spese anche senza lo scontrino "completo" previsto dalle ultime normative. E' necessario pero' integrare i dati, e la deroga ha solo carattere transitorio

 Conosciamo tutti le difficolta' ed i problemi che le nuove norme fiscali hanno imposto in tema di detraibilita' fiscale delle spese farmaceutiche.
In particolare e' stato disposto il cosiddetto "scontrino parlante" cioe' lo scontrino in cui siano indicati in chiaro i prodotti acquistati e il codice fiscale dell' utente.
Cio' ha portato a contenziosi tra utenti e farmacisti in quanto questi ultimi pretendevano, almeno in un primo momento, l' esibizione del tesserino sanitario magnetico (pretesa poi rientrata in seguito ad una circolare gia' riportata in altro messaggio).
Ora un ulteriore alleggerimento: in via transitoria, per gli adempimenti fiscali del 2007 (per le spese farmaceutiche effettuate quindi fino al 31 dicembre) potra' essere affettuata la detrazione nella dichiarazione dei reddditi anche in mancanza dello "sontrino parlante" o nel caso che questo sia incompleto. 
In tali casi, per ottenere lo sconto fiscale, il contribuente deve integrare i dati dello scontrino, indicando anche su un foglio a parte, il codice fiscale dell’acquirente nonché la natura, qualità e quantità dei farmaci acquistati.
La norma transitoria è stata resa necessaria per venire incontro alle difficoltà incontrate dai contribuenti non in possesso di idonea documentazione per difficolta' ad adeguarsi al nuovo scontrino (cosa lamentata da piu' parti).
Daniele Zamperini






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