Se il coniuge cambia sesso, il matrimonio resta valido?
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Argomento: Normative di interesse sanitario


Un problema curioso ma di notevole impatto sociale, almeno potenziale, si e’ posto recentemente all’ attenzione della magistratura: cosa succede se nel corso di un matrimonio uno dei coniugi decide di cambiare sesso? E’ lecito imporre ope legis lo scioglimento del matrimonio? (Cass. I civ., ordinanza interlocutoria 14329/13)
Daniele Zamperini

Il signor A, regolarmente coniugato,  ha subito un intervento di cambiamento di sesso. In seguito a tale intervento ha ottenuto dal Tribunale la rettifica del nome (in versione femminile) e dei suoi dati anagrafici. L’ Ufficiale di Stato Civile, pero’, ha annotato anche il fatto che, in seguito al cambiamento legale di sesso venivano a cessare anche gli effetti civili del matrimonio contratto anni prima.

Tale annotazione è stata posta anche sull'atto di nascita della moglie (ai sensi della legge 164/1982), ma le due donne-coniugi hanno pesentato opposizione in Tribunale allo scioglimento coatto del matrimonio chiedendo la cancellazione di queste annotazioni in quanto apposte senza i dovuti requisiti di legge.

Il Tribunale riconosceva la legittimita’ della richiesta ordinando la cancellazione delle annotazioni riguardanti la cessazione del rapporto coniugale.
A questo punto c’e’ stata opposizione da parte del Ministero dell'Interno, che ha presentato appello, vincendolo.

Le due coniugi allora hanno presentato ricorso in Cassazione in base al dettato degli artt 2 e 4 della Costituzione, sostenendo che lo scioglimento di un matrimonio deve avvenire solo dopo il pronunciamento di una sentenza da parte del Tribunale e non da semplici annotazioni dell’ ufficiale di stato civile (ma una sentenza in merito non c’era stata) e che, inoltre, il coniuge rimasto del sesso originario non aveva chiesto lo scioglimento del vincolo. Il Ministero citava la legge 164 del 1982 e sottolineava che che nel nostro paese non sono ammessi vincoli matrimoniali tra persone dello stesso sesso.

La Corte di Cassazione, pur ammettendo l'illegalità delle nozze tra persone dello stesso sesso, notava che nel caso in questione il rapporto matrimoniale era preesistente e la sua interruzione violava i diritti dei coniugi; inoltre anche la Carta dei Diritti del'Unione Europea tutela matrimoni e unioni di fatto tra individui dello stesso sesso, in quano fra essi vi è un rapporto di affettività.

Alla fine di questo complicato intreccio, la Cassazione provvedeva a trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale perché si pronunci sulla costituzionalita’ della legge 164 del 1982 e le sue successive modificazioni.
Ora non resta che attendere…





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