Il farmaco su base alcolica non salva da condanna per guida in stato di ebbrezza
Data:
Argomento: Normative di interesse sanitario


La giurisprudenza della Cassazione non considera benevolmente la difesa di chi sostiene di non conoscere i meccanismi d’interazione  tra alcol e farmaci per cui chi sa di assumere farmaci contenenti alcol o che ne potenziano gli effetti, deve astenersi dalla guida. L’ assunzione di farmaci alcolici da’ luogo al reato di cui all'articolo 186 del codice della strada ( Cassazione, sez. IV Penale, n. 26972 giugno 2013).
Daniele Zamperini

Sul problema dell’ interferenza tra farmaci e livello di alcoolemia sono sorte molte leggende metropolitane. In realta’, (tranne forse sporadiche eccezioni basate talvolta su argomentazioni diverse, come la n. 28388/2012 che aveva asolto l’ automobilista perche’ assumeva farmaci che potevano alterare i risultati dell’ etilometro pur in assenza di alcol nel sangue), la giurisprudenza della Cassazione mantiene un atteggiamento punitivo verso coloro che si mettono alla guida di una vettura dopo aver assunto farmaci che invece aumentano il livello di alcol nel sangue.
La colpa, in tali casi, consiste nel fatto di avere trascurato tale effetto, solitamente facilmente desumibile dal “bugiardino”, cioe’ dal foglietto illustrativo del farmaco stesso.


Su questo arcomento erano gia’ state emesse diverse sentenze: dalla n- 38793/2011 alla piu’ recente n. 15562/2013. Ora la Cassazione conferma ancora il principio secondo cui ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'articolo 186 del codice della strada, non può rilevare, per escludere il reato, la prospettata circostanza che l'assunzione di determinati farmaci possa avere aumentato i dati di concentrazione dell'alcool nel sangue.


I fatti
Un automobilista era stato condannato per aver circolato alla guida in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico accertato 1,33 g/l e 1,40 g/l).
I giudici di merito avevano ritenuto irrilevante, ai fini dell'esclusione della responsabilità, la tesi dell’ automobilista (aver assunto un farmaco per la gola a base alcolica) perché gli effetti di tale farmaco non potevano essere trascurati dallo stesso assuntore, ma anche perché i valori alcolmetrici rilevati, ai limiti della seconda fascia dell'illecito, erano significativi di "una franca ebbrezza, chiaramente avvertibile da chi sia ancora minimamente compos sui". Anche i Carabinieri avevano riscontrato che lo stesso presentava un alito fortemente vinoso.

L’ automobilista ricorreva in Cassazione ma la Corte respingeva il ricorso.


Secondo la Corte la norma va interpretata in ragione della finalità connessa a ragioni di tutela della pubblica incolumità, nel senso che il termine bevanda equivale in realta’ a quello di "sostanza", non potendo certamente farsi derivare distinguo di sorta dal tipo di elemento alcolico assunto, ove lo stesso sia comunque idoneo a determinare una condizione di ebbrezza alcolica. Tra le sostanze prese in considerazione dalla norma certamente rientrano anche i farmaci a componente alcolica, la cui assunzione, di conseguenza, da luogo al reato.

[In altre parole, bere alcool in quantita' tale da superare le soglie di legge, sotto qualsiasi forma, comporta il divieto di guida e le sanzioni connesse.
Diverso e' il caso di farmaci che, non essendo su base alcoolica e quindi non aumentando il livello effettivo di alcool nel sangue, sono tali da interferire con i metodi di analisi fornendo valori falsati o non attendibili].
 






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