Visitare con negligenza: omicidio colposo
Data: Argomento: Normative di interesse sanitario
Il medico di famiglia risponde di omicidio colposo se sbaglia diagnosi di polmonite per non aver visitato il paziente o averlo fatto superficialmente. (Cass. pen. Sez. IV n. 12923/2013). Il comportamento negligente non rientra nell’ ipotesi di depenalizzazione per colpa lieve prevista dalla legge Balduzzi. Daniele Zamperini
Un medico di famiglia era stato condnato per omicidio colposo 4 mesi quattro di reclusion per aver, quale medico curante, cagionato la morte di un paziente diciottenne per insufficienza respiratoria acuta con polmonite bilaterale, omettendo dapprima di effettuare visita medica e comunque nell'occasione prescrivendo terapia non idonea, e omettendo in occasione successiva di ricoverare il paziente o di rulevare l’ effettiva condizione morbosa con una visita piu’ accurata.
Il medico proponeva ricorso in Cassazione negando la presenza di un effettivo nesso di causalita’ e contestando l’ interpretazione delle circostanze di fatto. La Corte respingeva il ricorso. Nel ricostruire i fatti i giudici sottolineano che, prima del ricovero ospedaliero il paziente, affetto da febbre alta e difficoltà respiratoria era stato più volte accompagnato dalla madre presso l'ambulatorio dell'imputato, medico di famiglia da qualche anno e che lo aveva già in cura per episodi ricorrenti di tonsillite, il quale aveva tuttavia minimizzato le condizioni del paziente, assicurando in particolare - dopo l'auscultazione - l'inesistenza di patologie a carico dei polmoni ed effettuando una prescrizione del tutto inadeguata.
La corte di merito aveva aspramente criticato il fatto che “nel duemila, la morte di ragazzi diciottenni, a causa di polmonite sia evenienza statisticamente irrilevante, atteso che trattasi di malattia che, se diagnosticata in tempo, guarisce nella quasi totalità" ritendo che se l'imputato avesse operato in maniera diversa, si sarebbero evitate le conclusioni infauste. La condanna del medico veniva confermata, con l’ aggiunta di un’ ammenda e delle spese di giudizio,
Commento personale:
I medici sanno bene che a volte le diagnosi di broncopolmonite non sono cosi’ facili come ritengono i magistrati. Esistono in particolare quelle forme di polmoniti cosiddette "atipiche" o “coperte” (per usare un termine comune anche se antiquato) costituite essenzialmente dalle forme virali, da quelle da Mycoplasma Pneumonie e da alcuni batteri gram-negativi.
Queste forme sfuggono spesso al comune esame semeiologico e sono spesso scoperte occasionalmente in seguito ad un esame radiologico effettuato in tempi immediatamente successivi (magari per il permanere di febbricola o per uno scrupolo del medico). In questi casi la mancata o ritardata diagnosi potrebbe essere incolpevole oppure classificabile tra le “colpe lievi” e godere quindi dell’ esimente penale prevista dal Decreto Balduzzi.
E’ possibile leggere maggiori approfondimenti (casualmente e’ proprio riportato un esempio in cui il medico di famiglia non diagnostica una polmonite) su http://www.scienzaeprofessione.it/public/nuke/modules.php?name=News&file=article&sid=705
Perche’, allora, i giudici non hanno tenuto conto di questi elementi? A ben leggere, si nota come venga posto l’ accento sul comportamento superficiale e negligente del sanitario ( o almeno cosi’ valutato dai megistrati) che non effettuava una visita approfondita bensi’ la evitava del tutto o la effettuava in modo assolutamente inadeguato. In questo frangente non puo’ essere invocato ne’ l’ errore incolpevole ne’ il rispetto delle linee-guida e quanto ne possa derivare.
La negligenza, come abbiamo piu’ volte ribadito, non viene perdonata MAI. Daniele Zamperini
Vedi pure: http://www.scienzaeprofessione.it/public/nuke/modules.php?name=News&file=article&sid=799 http://www.scienzaeprofessione.it/public/nuke/modules.php?name=News&file=article&sid=721 http://www.scienzaeprofessione.it/public/nuke/modules.php?name=News&file=article&sid=850
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