Consenso informato e omicidio preterintenzionale del chirurgo
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Argomento: Normative di interesse sanitario


Non e’ omicidio preterintenzionale il decesso conseguente ad intervento chirurgico effettuato in essenza di consenso o con un consenso incompleto o invalido se manca il dolo.  Il fatto puo’ essere considerato al massimo come colposo. (Cassazione)

La Cassazione penale (con Sent. n. 11335/2008) ha chiarito che per configurare l'omicidio preterintenzionale occorre che sia presente il dolo diretto intenzionale, senza il quale l’ ipotesi di reato non e’ sostenibile. Ma il dolo intenzionale non e’ facilmente sostenibile nei confronti di un sanitario il quale, salve situazioni anomale e distorte, si trova ad agire, magari erroneamente, ma pur sempre con una finalità curativa.
“In altri e decisivi termini, afferma la Corte, deve escludersi l'omicidio preterintenzionale proprio perché non è possibile sostenere che il medico, il quale agisca in assenza di consenso espresso dal paziente, sia mosso dalla consapevole intenzione di provocare un'alterazione lesiva dell'integrità fisica della persona offesa e, quindi, dalla consapevole intenzione di porre in essere commettere il reato di cui all'art. 582 c.p.".
Deve al contrario potersi accertare l'esistenza di un dolo dell'agente che possa essere qualificato dolo diretto e non solo eventuale e intenzionalmente orientato a provocare la lesione dell'integrità fisica del paziente; in mancanza il delitto può essere ritenuto colposo, ove ne sussistano i presupposti".
I magistrati hanno anche ulteriormente specificato la natura del consenso informato stabilendo che esso costituisce un presupposto indispensabile al trattamento medico chirurgico purché sia "informato, cioè espresso a seguito di un'informazione completa, da parte del medico, dei possibili effetti negativi della terapia o intervento chirurgico, con le possibili controindicazioni e l'indicazione della gravità degli effetti del trattamento".
DZ

Fonte: cataldi.it





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