Il diritto di difesa in giudizio prevale sulla privacy di terze persone
Data:
Argomento: Medicina Clinica


Il cittadino che, per difendere in giudizio i propri interessi, necessita di accedere ai dati sanitari di un terzo, ne ha diritto, essendo il diritto di difesa un diritto di rango costituzionale, di pari grado rispetto a quello sulla privacy, e non essendo quest’ ultimo un diritto incomprimibile.
TAR Puglia n. 1095/2013, sez. Lecce - Sezione seconda del 13/9/2013 
Daniele Zamperini

Un cittadino, coinvolto in un incidente stradale nel quale era stata affermata (in sede giudiziaria) la sua responsabilita’ nella misura dell’ 80%,  aveva richiesto alla ASL l’ accesso agli atti detenuti dalla locale Commissione Medica per conoscere tutti i dati, anche medici, in base ai quali era stata concessa la patente all’ altro conducente coinvolto nell’ incidente, comprese le eventuali limitazioni.

Piu’ in dettaglio, era stato chiesto (al fine di proporre un appello giudiziario contro la sntenza di primo grado) il rilascio dell’estratto cronologico storico della patente di guida speciale, nonche’ dei referti medici che avevano consentito il rilascio stesso.
 
La ASL aveva negato l’ accesso agli atti per motivi di privacy, ritenendo di dover assicurare protezione dei dati sensibili attinenti alla salute del secondo soggetto interessato.
 
Per questo motivo l’ attore si rivolgeva al TAR, che accoglieva la richiesta.
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“ In proposito, pare opportuno evidenziare che dal combinato disposto degli artt.24, comma 7 della legge 241 del 1990 e 60 del decreto legislativo 196 del 2003 si desume che quando il diritto di accesso ai documenti e’ preordinato all’esercizio della difesa in giudizio dei propri diritti e interessi legittimi, siffatto diritto deve poter essere esercitato anche quando si tratta di accedere a dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di un terzo.
In questo senso depone la natura del diritto di difesa in giudizio il quale, essendo protetto al piu’ alto livello delle fonti normative (art. 24 Cost), costituisce posizione giuridica riconducibile al catalogo dei diritti di pari rango rispetto alla riservatezza, per assicurare i quali la tutela della cd privacy puo’ soffrire limitazioni non trattandosi di valore incomprimibile in assoluto”..
 
L’Amministrazione della ASL veniva condannata al pagamento delle spese processuali. 





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