Il dializzato contagiato da epatite ha diritto all’ indennizzo
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Argomento: Normative di interesse sanitario


Contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero, la Cassazione ha stabilito che il contagio di epatite derivato da trattamento dialitico rientri tra quelli tutelati dall’ art. 2, comma 3, della legge 25 febbraio 1992 n. 210.
(Corte di Cassazione Civile n. 9148/2013, sez. III del 16/4/2013)
Daniele Zamperini



Il Ministero aveva respinto la domanda amministrativa diretta ad ottenere la corresponsione dell'indennizzo ai sensi della detta normativa..

Il Tribunale, sulla base della consulenza esperita, aveva rigettato la domanda reputando che le patologie epatitiche contratte dal de cuius fossero state contratte verosimilmente per il tramite del trattamento dialitico, ma che il contagio avvenuto attraverso tale tipologia di trattamento non fosse riconducibile alla fattispecie legale giustificativa dell'indennizzo richiesto, relativa all'emotrasfusione.


La Corte d’ Appello, sulla base delle risultanze dell'espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio, ribaltava l'esito del giudizio considerando invece il contagio da emodialisi ricompreso nella suddetta fattispecie. In effetti il contagio non era derivato da una trasfusione eterologa bensi’ dal reinserimento nel corpo del de cuius, come e’ tipico della pratica della emodialisi, del suo stesso sangue, che si sarebbe infettato per contatto con sangue etcrologo nel c.d. "rene artificiale", prima della reimmissione. Una precedente sentenza della Cassazione Lavoro aveva respinto un caso similare sostenendo che le patologie eventualmente insorte per difetto di manutenzione o di pulizia dello strumento rientrassero nella Responsabilita’ Civile dell’ ospedale e non nella norma di indennizzo per malattie trasfusionali.


La Cassazione rigettava la sentenza d’ appello e, dopo una lunga disamina sui principi costituzionali attinenti al caso, concludeva con un principio di diritto:
“L'art. 1, comma 3, della legge n. 210 del 1992, a seguito della declaratoria di incostituzionalita’ di cui alla sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 28 del 2009, dev'essere interpretato, alla luce del complessivo significato che la norma ha assunto, anche per effetto della combinazione della nuova additiva con la precedente di cui a Corte Costituzionale n. 476 del 2002, ed alla stregua del criterio di esegesi che impone di intendere le norme in modo conforme a Costituzione, nel senso che il rischio per cui prevede l'indennizzo comprende anche l'ipotesi in cui il contagio sia derivato dalla contaminazione del sangue proprio del contagiato durante un'operazione di emodialisi, a causa di una insufficiente pulizia della macchina per emodialisi dalle sostanze ematiche lasciate da altro paziente, con la conseguenza che al contagiato compete l'indennizzo di cui alla norma”.


Anche in questi casi, quindi, si ha diritto all’ indennizzo di legge.





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