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Anche lo scherzo telefonico notturno puo’ costituire reato
Pubblicato da dzamperini in data 04/11/2014 00:00
Normative di interesse sanitario Una telefonata notturna, anche se ricondotta ad una goliardata di cattivo gusto, integra il reato di minaccia allorche’ esprima termini idonei ad intimidire una persona normale.
(Cass. IV pen  n. 25772/2004).
Daniele Zamperini



La Cassazione ha confermato la condanna di un minorenne, imputato di minacce per aver effettuato telefonate notturne minacciose al numero del denunciante.
I fatti:
un minore effettuava ripetute telefonate notturne al denunciante in cui si minacciava, da parte di una inesistente setta satanica, “morirai entro sette giorni”.
Individuato l’ autore delle minacce in un minorenne, questi veniva giudicato dal Tribunale dei Minorenni che, non ravvisando una irrilevanza del fatto data la mancanza dei requisiti di occasionalita’ ed episodicita’, sottoponeva il minore a procedimento concludendolo con un non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale.

Il minore proponeva ricorso per Cassazione sostenendo che la cosa fosse riconducibile ad una mera goliardata notturna, mossa dallo spirito di emulazione dei film horror.
La Cassazione, invece, confermava la decisione del Tribunale sottolineando che per il reato di minaccia "trattandosi di reato di pericolo, non è richiesta la concreta intimidazione della parte offesa, ma la comprovata idoneità della condotta ad intimidire una persona normale".

Non si trattava percio’ di una goliardata giovanile, bensì di una condotta idonea ad intimidire la vittima, incidendo potenzialmente sulla sfera della sua libertà psichica, indipendentemente dai motivi che hanno indotto l'autore del reato ad effettuare la telefonata.
Nel caso in esame, anche per fatti successivi alla telefonata, veniva ravvisata una condotta sostanzialmente recidivante, anche per la portata offensiva del fatto, per la sua rilevanza sociale e per le esigenze educative del minore, veniva rigettato il ricorso anche se confermato il perdono giudiziale.


P.S.: il perdono giudiziale (art. 169 c.p.) non cancella il reato, ma costituisce una sostituzione della condanna detentiva allorche’ questa non superi i due anni, ed e’ iscritto nel casellario giudiziale fino al compimento del 21esimo anno di eta’.
Non equivale ad una assoluzione!

Daniele Zamperini
 
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