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Rimborso IRAP? Si’, se sono confermati i requisiti di legge
Pubblicato da dzamperini in data 22/05/2008 00:00
Pensieri e opinioni professionali Il rimborso IRAP e’ dovuto se il Fisco non ha sollevato eccezioni specifiche sulla tipologia del reddito e se il giudice di merito ne ha verificato l’ assenza di requisito organizzativo rilevante. Spetta pero’ al contribuente fornire la prova di questi aspetti.

Cosi’ ha sentenziato, di recente, la Cassazione Civile (Sez. V, Sent. 7734/2008): nei ricorsi giudiziari aventi come argomento il rimborso dell'IRAP in favore del contribuente, se il Fisco non solleva eccezioni specifiche relative alla provenienza del reddito (in particolare se il reddito deriva da lavoro autonomo o da lavoro di impresa), perde la causa e deve rimborsare l'imposta al contribuente.
E’ stato infatti precisato che "l'attività di lavoro autonomo, diversa dall'impresa commerciale, alla luce delle interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 156 del 2001, integra il presupposto impositivo per l'Irap ove si svolga per mezzo di una attività autonomamente organizzata.
In particolare, il requisito organizzativo rilevante, il cui accertamento spetta al giudice di merito, sussiste quando il contribuente, che sia responsabile dell'organizzazione e non sia inserito in strutture riferibili alla responsabilità altrui, eserciti l'attività di lavoro autonomo con l'impiego di beni strumentali, eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività auto organizzata per il solo lavoro personale, oppure si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui".
E’ stato pero’ precisato  che "è onere del contribuente, che lo chieda, allegare la prova dell'assenza delle condizioni costituenti il presupposto impositivo".
DZ
Fonte cataldi.it

 
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