Il giudicante ritenne che la condotta dell'imputato pur potendo configurare in astratto il reato di evasione, mancasse delle caratteristiche di "offensività" data la "marcata temporaneità" dell' assenza; andava anche considerata la contiguità dei due appartamenti e la circostanza che in quello dell'imputato era effettivamente finito il gas per cucinare.
In conclusione a parere del giudice l'azione posta in essere dall'imputato era priva dell'elemento psicologico del reato perché i motivi che lo avevano spinto ad allontanarsi da casa erano legati unicamente alla necessità di cucinare al fine di sostentarsi e all'impossibilità di farlo a casa sua.
L'uomo veniva cosi' assolto perche' il fatto non sussiste.