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Violare le linee-guida: condanna anche senza nesso di causalita'
Pubblicato da dzamperini in data 22/09/2016 00:00
Normative di interesse sanitario


Per l' assoluzione del medico che ha violato le linee guida occorre un puntuale giudizio controfattuale che dimostri la mancanza di colpa. In mancanza di cio' il giudice non potra' assolvere il medico che ha violato il protocollo prescritto dimettendo il paziente affetto da grave patologia cardiaca senza aver effettuato ulteriori esami, causandone così il successivo decesso per infarto.
( Cass. IV Pen. n. 35528/2015).


I fatti:
un uomo e' morto d' infarto poco dopo essere stato dimesso dall'ospedale dal responsabile del Pronto Soccorso. I familiari del defunto sporgevano denuncia; in primo grado il medico veniva condannato per omicidio colposo perche' colpevole di aver effettuato sul paziente, ricoverato per dolore toracico, solo un elettrocardiogramma, disponendone la successiva dimissione.
Il medico, col suo comportamento aveva violato le disposizioni del protocollo d'urgenza secondo il quale avrebbe dovuto tenere il paziente in osservazione al fine di effettuare ulteriori accertamenti.

I giudici di primo grado ritennero che l'osservazione del prescritto protocollo avrebbe avuto elevate possibilita'; di evitare il decesso per insufficienza cardio-respiratoria, come emerso dalle risultanze peritali. Di qui il verdetto di condanna.

In appello il verdetto veniva ribaltato: i giudici assolvevano l'uomo. La Corte rilevava soprattutto che, pur in violazione delle norme protocollari, mancava l' effettiva dimostrazione del nesso causale tra condotta omissiva ed evento.
Questo elemento non era ritenuto sufficiente dalla Cassazione, che annullava la sentenza di assoluzione rinviandola in Appello per un nuovo giudizio.

Secondo i giudici di Cassazione l' Appello, nell'escludere l'addebito di responsabilita' avrebbe "omesso un adeguato approfondimento riguardo alla successione dei tempi di decorso della malattia e alle modalità dell'operato del sanitario" necessario per poter verificare, con elevato grado di credibilità razionale ed escludendo decorsi causali alternativi, se, tenendo una condotta diversa come previsto dai protocolli, l'evento non si sarebbe verificato o sarebbe avvenuto con minore intensità lesiva o comunque molto tempo dopo.
Mancherebbe, in sostanza, un completo giudizio controfattuale che potesse valutare, indipendentemente dalla causa specifica di decesso (infarto o aritmia maligna) se " l'adesione alle prescrizioni delle linee guida avrebbe consentito di monitorare la complessiva situazione clinica del paziente e di intervenire tempestivamente in senso risolutivo".
Una tale valutazione era indispensabile, anche in relazione al fatto che la condotta omessa rientrava pacificamente nelle linee guida accreditate presso la comunità scientifica in quanto idonee ad effettuare una diagnosi differenziale e a consentire di intervenire in modo adeguato ed eventualmente risolutivo.
Daniele Zamperini
 
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