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Meglio il timbro, per il sostituto del Medico di Famiglia!
Pubblicato da dzamperini in data 15/09/2008 01:00
Normative di interesse sanitario E' stato pubblicato sul n. 9-15 settembre 2008 del settimanale  "24ore Sanita'" un articolo, a firma di un noto medico di famiglia, avente come titolo "Niente timbro per il sostituto del MMG" in cui si sostiene in sostanza la tesi che il sostituto non debba apporre il suo timbro insieme a quello del titolare, in quanto non previsto dalla Convenzione. A nostro giudizio tale tesi e' erronea, in quanto tale obbligo e' stabilito da un disposto di norme che obbligano il firmatario della ricetta ad essere identificabile "non mediante la sola firma". Consigliamo quindi, al contrario, di mettere sempre il timbro o, in mancanza, i propri dati in carattere stampatello. Spieghiamo i motivi.


L' autore commenta e contesta una sanzione comminata dai NAS (e forse confermata in giudizio, l' articolo e' un po' confuso e non del tutto comprensibile) ad un medico sostituto di un MMG per non aver apposto il suo timbro (ma solo la firma) sotto quello del medico titolare.
Questa sanzione sarebbe illegittima in quanto la Convenzione non prevederebbe tale obbligo.
Ma la Convenzione non ha obbligo di ribadire disposizioni generali gia' in vigore!

In realta' il provvedimento e' purtroppo assolutamente corretto e si basa su normative piu' generali, "a monte" della Convenzione stessa.
Nella scrittura di una ricetta o di un certificato, infatti, la norma generale vuole che il medico sia sempre identificabile con mezzo diverso dalla sola firma (che potrebbe non consentire l' individuazione del prescrittore o magari essere illegibile). Per questo motivo deve esserci anche un' intestazione a stampa oppure un timbro oppure un codice identificativo; in mancanza del tibro e' ammessa, per prassi consolidata, anche la scrittura delle generalita' in carattere stampatello.
E questo riguarda tutte le ricette ed i certificati, che siano convenzionati oppure no.

Non si tratta di semplice parere del sottoscritto: sul sito dell' Agenzia del Farmaco cio' e'  particolareggiatamente spiegato " Il medico deve essere identificabile, dunque non è sufficiente
l'apposizione della sola firma, ma è necessaria una intestazione a stampa sulla ricetta, un timbro recante o meno il codice regionale, o altro mezzo idoneo".
http://www.agenziafarmaco.it/wscs_render_attachment_by_id/111.76082.11504549866216a30.pdf?id=111.73539.1150452650774

Si puo' fare a meno quindi del timbro del sostituto, ma solo se questi si e' reso identificabile in un altro dei modi sopradetti.

La situazione invero diventa paradossale se si considera che, in base alle norme ora vigenti (2008) il ricettario dei medici convenzionati e' distribuito ai titolari e registrato in modo da garantire la tracciabilita'. Il titolare della ricetta, quindi, e' sempre identificabile, anche se dimentica di apporre il suo timbro; il sostituto invece no, in quanto pur essendo il reale prescrittore, puo' non essere identificabile in base ad una firma magari illeggibile.

L' identificazione del sostituto, quindi, diventa addirittura piu' importante di quella del titolare, e di questo viene tenuto conto anche dalle farmacie: 
"La ricetta del SSN e' sempre riconducibile al medico convenzionato a cui e' stata assegnata, secondo le disposizioni del DM 24/6/04 (in applicazione al c. 4 art. 50 DL 269/03), per cui, in caso di sostituzione del medico titolare la ricetta puo' essere spedita anche se e' presente il solo timbro del medico sostituto, senza codice regionale" (Circolare Assiprofar 61/05 - riportata su Caf Latium settembre 2006 -
http://www.aismme.org/images/REG.%20LAZIO%20RICETTE.pdf )

L' autore dell' articolo rafforza invero la sua argomentazione sostenendo che, applicndo l' obbligo di timbratura, verrebbero ad essere illegali tutte le ricette ospedaliere prive di timbro del prescrittore.

Probabilmente pero' gli e' sfuggita la nota  Min. San. 800/UCS/AG. 70.3/2147 del 6-5-1985 (che ci risulta tuttora in vigore e mai abrogata) che stabilisce che
"Nel redigere le prescrizioni, il medico puo' far uso anche di ricettari intestati a ambulatori, cliniche e case di cura, ospedali, ecc. purche' apponga in calce alla ricetta stessa il proprio timbro personale o adotti
qualsiasi altro mezzo che lo identifichi".
E' quindi corretta la prassi degli ospedalieri (ribadita e confermata in numerose sedi), di apporre firma e, mancando il timbro, il numero di codice interno assegnato dall' Ospedale. Francamente poi non si comprende come questa prassi possa possa influire minimamente sulla problematica del MMG.

In conclusione, quindi, e' un errore spingere i medici sostituti ad omettere il proprio timbro, che invece va sempre inserito o sostituito da altra analoga forma identificativa, pena le sanzioni gia' applicate dai NAS al medico che ha dato origine a questo dibattito.
Daniele Zamperini
 
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