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Ritirare ricette in famacia si puo', ma con certe accortezze
Pubblicato da dzamperini in data 19/09/2017 00:00
Normative di interesse sanitario


Alcuni medici usano lasciare le ricette in farmacia, perche' il paziente possa ritirarle con  maggiore comodita' e possa immediatamente ottenere il farmaco, Cio' comporta problemi legali e deontologici che necessitano di attenzione, anche per evitare accuse di comparaggio.


Il problema e' gia noto ed estato  ampiamente discusso.

Si veda  "Il deposito delle ricette mediche in sala d' attesa" www.scienzaeprofessione.it/public/nuke/modules.php?name=News&file=article&sid=203 

oppure "A colloquio col Garante Privacy"  www.scienzaeprofessione.it/public/nuke/modules.php?name=News&file=article&sid=231.

Riassumendo: e'vietata la cosegna di ricette senza che vi sia il controllo diretto di una persona addetta: non e' permesso, ad esempio, lasciare le ricette incustodite in sala d' aspetto del medico perche' ciascuno ritiri la propria. 
Non e' sufficiente neppure che tali ricette siano ivi lasciate in busta chiusa perche' non c'e'adeguata protezione verso gli abusi o gli errori.

Per questi motivi molti medici, hanno studiato metodi alternativi che contemplassero sia la custodia delle ricette, che la possibilita' di evitare le spese per una persona addetta alla custodia. Uno dei meccanismi piu' comuni e' quello di lasciare le ricette in custodia presso una farmacia; questo metodo risulta spesso gradito ai pazienti perche' gli orari delle farmacie sono piu' ampi di quelli degli studi medici, e' c'e' la comodita' aggiuntiva di poter ritirare immediatamente le medicine.

E' ovvio pero' che tale sistema , pur se lecito, puo' trasformarsi in un accaparramento di lavoro a spese di altri professionisti, e potrebbe nascondere rapporti poco chiari tra il medico e il farmacista. Gia' nel 2014 Federfarma ricordava ai farmacisti che in base all’art. 15 del loro codice deontologico «il farmacista non deve promuovere, organizzare o aderire a iniziative di accaparramento di prescrizioni mediche comunque e dovunque poste in essere». 


Vanno percio' osservate alcune regole di base:

- Gia' nel 2014 il Garante della Privacy aveva sottolineato,  per quanto di sua competenza, che le ricette mediche possono essere ritirate presso farmacie o studi medici purche' in busta chiusa. Se la ricetta viene ritirata da una terza persona, questa deve essere munita di delega (che non va ritirata dal farmacista) 

L’articolo 15 della legge 475/1968 afferma il diritto del cittadino alla libera scelta della farmacia alla quale rivolgersi. Pertanto spetta solo all’assistito la scelta di chiedere al medico di consegnare la ripetizione di prescrizione di farmaci nella farmacia più vicina quando tale opzione appare più comoda per l’assistito rispetto all’accesso in ambulatorio per varie ragioni, tra cui la più ampia fascia oraria di apertura delle farmacie ed i minori tempi di attesa in farmacia rispetto all’ambulatorio del medico curante. 
La scelta della farmacia tuttvia non e' prerogativa del medico,che deve invece ricevere il consenso esplicito dell' assistito.

Spetta a quest’ultimo scegliere se avvalersi di tale opzione ed eventualmente incaricare un delegato. Si ribadisce che il medico deve consegnare le ricette in busta chiusa e in questa busta devono rimanere fino a quando il paziente o il delegato le ritira, anche in farmacia.  

La stessa procedura va oservata nel caso di ricetta dematerializzata: il Garante (28/6/2016) 
ha ricordato che l’invio diretto dal medico al farmacista del promemoria senza la preventiva richiesta esplicita dell’assistito può configurare un illecito penalmente rilevante. la procedura corretta e' la consegna da parte del medico prescrittore del promemoria cartaceo all’assistito o suo delegato che provvederà alla consegna del promemoria cartaceo alla farmacia
 
Anche Federfarma e' intervenuta sull' argomento con nota UL/BF/5684 del 28/4/2016 ribadendo che la consegna di prescrizioni in farmacia senza la preventiva richiesta concordata dell’assistito rappresenta una violazione all’art. 15 leg 478/68 (Principio di libera scelta della Farmacia), all’art.15 Codice Deontologico FOFI (divieto di accaparramento delle ricette) e persino con gli art. 170-171 del Testo Unico di leggi Sanitarie configurando il reato di comparaggio, ipotesi che puo' coinvolgere anche il medico.

Lasciare le ricette in farmacia e' quindi di per se' lecito, ma va fatto seguendo le regole: consenso esplicito del paziente, busta chiusa, delega al rititro da parte di terzi.

Daniele Zamperini
 
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