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L' email fa piena prova se non e' disconosciuta
Pubblicato da dzamperini in data 20/10/2018 00:00
Normative di interesse sanitario



L' email rientra nelle riproduzioni informatiche e forma piena prova se non viene disconosciuta la conformità ai fatti o alle cose ivi rappre
sentate
(Cass. ordinanza 11606/2018)


La disputa nasceva in seguito alle contestazioni, tra due aziende, di pagamenti rimasti sospesi in seguito a scambi di email in cui si contestava sia la valenza del contratto che la correttezza dei pagamenti.

Indipendentemente dal caso in oggetto, va sottolineato che la Cassazione Civile ha rammentato che Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera p), del codice dell'amministrazione digitale, l'e-mail costituisce un "documento informatico", ovvero un "documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti". 
Pertanto, anche se priva di firma, l'e-mail rientra tra le riproduzioni informatiche, ovvero fra le rappresentazioni meccaniche indicate, con elencazione non tassativa, dall'articolo 2712 c.c., e dunque forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale viene prodotta non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime.

Gia' le Corti di merito avevano sentenziato che il contratto tra le parti fosse stato provato dallo scambio di mail intervenuto tra i rappresentanti delle due società, mail non contestate "quanto alla loro provenienza e testuale contenuto".

Gli Ermellini hanno rammentato ancora come l'e-mail rappresenti un documento informatico ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale e, nonostante sia priva di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche elencate, non tassativamente dall'art. 2712 c.c. e  forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale viene prodotta non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (cfr. Cass. n. 24814/2005). In questo caso e' possibile ricorrere ad altre fonti di prova.

Daniele Zamperini

 
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