Responsabile: 
Daniele Zamperini 
O.M. Roma 19738 -
O. d. G. Lazio e Molise 073422  
daniele.zamperini@gmail.com
 
 
I Principi di questo sito 
Ordine_medici_padova.gif (3418 byte)
Patrocinato da O.M. della Provincia di Padova
Scienza e Professione
Portale Telematico di informazione scientifica e professionale



Mezzo secolo di professione Medica.

Medicina, Biologia, Psicologia, Normativa e Scienze Varie: tutto cio' che fa cultura - Sito Gratuito - Gestore Daniele Zamperini - P.IVA: 01743690586

Modules
· Home
· Archivio Generale
· Ultimi Articoli per Argomento
· Utilità scaricabili
· FAQ - Cosa faccio se...?
· Cerca in Archivio
· Archivio Cronologico
· Web Links
· Amministrazione


 
Finto smarrimento della Carta d' Identita' : e' reato
Pubblicato da dzamperini in data 02/06/2019 00:00
Normative di interesse sanitario



Fingere di aver perso la carta d'identita' allo scopo di ottenerne un duplicato integra il reato di cui all'art. 483 c.p. (Cass. 10309/2019)-


Fingere di aver perso la carta d'identita' per ottenerne il duplicato, integra il reato di falsita' ideologica del privato in atto pubblico, nel momento in cui la falsa denuncia di smarrimento e'  presupposto necessario per il rilascio del nuovo documento.

La Corte di appello di Trento restituiva  al Comune la carta di identita' confiscata all'imputato, che ne aveva falsamente denunciato lo smarrimento mentre invece l' aveva consegnata ad un creditore a garanzia del pagamento di un debito.
L' imputato veniva condannato per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. " Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico - "1. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto e' destinato a provare la verita', e' punito con la reclusione fino a due anni. 2. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non puo' essere inferiore a tre mesi."

La sentenza era impugnata dal difensore dell'imputato che contestava la destinazione della falsa denuncia di smarrimento della carta.

La Cassazione con sentenza n. 10309/2019 rigettava il ricorso: "quanto all'affermazione del ricorrente secondo cui l'atto incriminato non era destinato a provare i fatti in esso affermati, il motivo è infondato perché non fa i conti con la giurisprudenza di questa Corte - che il Collegio condivide - secondo cui è configurabile il reato di cui all'art. 483 cod. pen. nel caso di falsa denuncia di smarrimento di un documento quando la predetta denunzia sia presupposto necessario per il rilascio del duplicato e, quindi, l'atto abbia una sua specifica destinazione ed efficacia probatoria."

Infatti la denunzia di smarrimento, comportando l'annotazione negli schedari del Comune, rappresenta il presupposto necessario nel procedimento amministrativo, per ottenere, una nuova carta d'identità in sostituzione di quella smarrita per cui risulta comprovata "sia la provenienza della dichiarazione da persona legittimata ad ottenere il duplicato, sia il dato oggettivo della perdita del documento, giuridicamente rilevante ai fini amministrativi".

La condanna veniva cosi' confermata.

Daniele Zamperini

 
Links Correlati
· Inoltre Normative di interesse sanitario
· News by dzamperini


Articolo più letto relativo a Normative di interesse sanitario:
Tutti in pensione alla stessa eta': lo dispone la CEE



Valuta Articolo
Punteggio Medio: 0
Voti: 0

Per favore, prenditi qualche secondo e vota questo articolo:

Eccellente
Molto buono
Buono
Nella media
Pessimo



Opzioni

 Pagina Stampabile Pagina Stampabile



Argomenti Associati

Normative di interesse sanitario

Sito gestito e diretto da Daniele Zamperini, Roma, Medico e Giornalista-Pubblicista - Ultima modifica strutturale della pagina: 30/09/2012 - I singoli articoli riportano la data della loro pubblicazione
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2005 by me.
You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt
PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Generazione pagina: 0.47 Secondi