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La non punibilita' nella responsabilita' medica
Pubblicato da dzamperini in data 09/07/2019 00:00
Normative di interesse sanitario


La Cassazione ha chiarito i casi in cui il medico puo' beneficiare della causa di non punibilità ex art. 590-sexies c.p. intrtodotto dalla legge Gelli, e quando questo criterio non puo' applicarsi
La legge Gelli ha infatti introdotto nel nostro ordinamento  una causa di non punibilita' specifica per le ipotesi di responsabilità medica mediante  l'introduzione nel codice penale dell'articolo 590-sexies. (Cass. 8115/2019)


La Corte, nella sua sentenza, ha introdotto dei principi interpretativi generali su questa norma.

E' stato precisato innanzitutto che il criterio di non punibilita' si applica:
- solo ai fatti inquadrabili nel paradigma dell'articolo 589 c.p. (omicidio colposo) o in quello dell'articolo 590 c.p. (lesioni personali colpose); non e' applicabile ad eventi diversi.
- solo se l'esercente la professione sanitaria ha individuato le linee guida adeguate al caso concreto e versa in colpa lieve da imperizia nell'attuazione delle relative raccomandazioni.

La causa di non punibilità introdotta dalla legge Gelli, invece, non si applica:
- se il sanitario versa in colpa da imprudenza e da negligenza;
- se l'atto sanitario non e'  stato governato da linee guida o da buone pratiche;
- se il sanitario ha individuato e selezionato le linee guida o le buone pratiche ma queste risultano inadeguate con riferimento al caso concreto;
- se il sanitario ha agito con imperizia nella fase attuativa delle raccomandazioni previste dalle linee guida.

La vicenda riguardava due medici imputati per lesioni personali colpose derivanti da un trattamento sanitario. 
Poiche' i giudici di merito non avevano analizzato gli eventi alla luce dei criteri esposti sopra, la causa veniva rinviata per un nuovo giudizio.

Daniele Zamperini

 
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