Responsabile: 
Daniele Zamperini 
O.M. Roma 19738 -
O. d. G. Lazio e Molise 073422  
daniele.zamperini@gmail.com
 
 
I Principi di questo sito 
Ordine_medici_padova.gif (3418 byte)
Patrocinato da O.M. della Provincia di Padova
Scienza e Professione
Portale Telematico di informazione scientifica e professionale



Mezzo secolo di professione Medica.

Medicina, Biologia, Psicologia, Normativa e Scienze Varie: tutto cio' che fa cultura - Sito Gratuito - Gestore Daniele Zamperini - P.IVA: 01743690586

Modules
· Home
· Archivio Generale
· Ultimi Articoli per Argomento
· Utilità scaricabili
· FAQ - Cosa faccio se...?
· Cerca in Archivio
· Archivio Cronologico
· Web Links
· Amministrazione


 
La non punibilita' nella responsabilita' medica
Pubblicato da dzamperini in data 09/07/2019 00:00
Normative di interesse sanitario


La Cassazione ha chiarito i casi in cui il medico puo' beneficiare della causa di non punibilità ex art. 590-sexies c.p. intrtodotto dalla legge Gelli, e quando questo criterio non puo' applicarsi
La legge Gelli ha infatti introdotto nel nostro ordinamento  una causa di non punibilita' specifica per le ipotesi di responsabilità medica mediante  l'introduzione nel codice penale dell'articolo 590-sexies. (Cass. 8115/2019)


La Corte, nella sua sentenza, ha introdotto dei principi interpretativi generali su questa norma.

E' stato precisato innanzitutto che il criterio di non punibilita' si applica:
- solo ai fatti inquadrabili nel paradigma dell'articolo 589 c.p. (omicidio colposo) o in quello dell'articolo 590 c.p. (lesioni personali colpose); non e' applicabile ad eventi diversi.
- solo se l'esercente la professione sanitaria ha individuato le linee guida adeguate al caso concreto e versa in colpa lieve da imperizia nell'attuazione delle relative raccomandazioni.

La causa di non punibilità introdotta dalla legge Gelli, invece, non si applica:
- se il sanitario versa in colpa da imprudenza e da negligenza;
- se l'atto sanitario non e'  stato governato da linee guida o da buone pratiche;
- se il sanitario ha individuato e selezionato le linee guida o le buone pratiche ma queste risultano inadeguate con riferimento al caso concreto;
- se il sanitario ha agito con imperizia nella fase attuativa delle raccomandazioni previste dalle linee guida.

La vicenda riguardava due medici imputati per lesioni personali colpose derivanti da un trattamento sanitario. 
Poiche' i giudici di merito non avevano analizzato gli eventi alla luce dei criteri esposti sopra, la causa veniva rinviata per un nuovo giudizio.

Daniele Zamperini

 
Links Correlati
· Inoltre Normative di interesse sanitario
· News by dzamperini


Articolo più letto relativo a Normative di interesse sanitario:
Tutti in pensione alla stessa eta': lo dispone la CEE



Valuta Articolo
Punteggio Medio: 0
Voti: 0

Per favore, prenditi qualche secondo e vota questo articolo:

Eccellente
Molto buono
Buono
Nella media
Pessimo



Opzioni

 Pagina Stampabile Pagina Stampabile



Argomenti Associati

Normative di interesse sanitario

Sito gestito e diretto da Daniele Zamperini, Roma, Medico e Giornalista-Pubblicista - Ultima modifica strutturale della pagina: 30/09/2012 - I singoli articoli riportano la data della loro pubblicazione
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2005 by me.
You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt
PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Generazione pagina: 0.42 Secondi