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Tenersi un cellulare smarrito e’ furto
Pubblicato da dzamperini in data 06/11/2019 00:00
Normative di interesse sanitario


Tenersi un cellulare smarrito da altri non e’ da considerare “Appropriazione di cose smarrite” ex art. 547 C.P., ora depenalizzato, bensi’ vero e priorio furto o ricettazione in quanto trattasi di oggetto che conserva esplicita possibilita’ di identificare il legittimo possessore ( Cass. Pen. 29627/2019) 


Un uomo era stato trovato in possesso di un cellulare di cui era stato denunciato lo smarrimento.
Assolto dai giudici di merito in quanto chiamato in giudizio per “Appropriazione di cose smarrite o avute per errore o caso fortuito” ax art. 647 del C.P., attualmente depenalizzato.

La Cassazione ha annullato l’ assoluzione in quanto il cellulare conserva chiari segni dell'altrui legittimo possessore, in particolare grazie al cosiddetto codice IMEI (acronimo di International Mobile Equipment Identity) per cui il suo possesso da parte di altri soggetti ne presuppone il furto, e chi si trovasse nella disponibilita’ di tali oggetti (proventi di un furto) senza saperne spiegare il legittimo possesso rischia la condanna per ricettazione.

In effetti, secondo la Corte, secondo la più recente e condivisibile elaborazione giurisprudenziale in materia, si ritiene integrare il reato di furto, e non quello di appropriazione di cosa smarrita, la condotta di chi si impossessi di un telefono cellulare altrui oggetto di smarrimento, trattandosi di bene che conserva anche in tal caso chiari segni del legittimo possessore altrui e, in particolare, il codice IMEI stampato nel vano batteria dell'apparecchio (cfr. Cass. n. 1710/2016 e n. 57485/2017).
Sotto questo punto di vista, dunque, risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, e quindi anche di telefoni cellulari, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (cfr. Cass., n. 20193/2017).

L’ assoluzione veniva quindi annullata e gli atti trasmessi al giudice del rinvio per l'ulteriore corso.

Daniele Zamperini
 
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