Responsabile: 
Daniele Zamperini 
O.M. Roma 19738 -
O. d. G. Lazio e Molise 073422  
daniele.zamperini@gmail.com
 
 
I Principi di questo sito 
Ordine_medici_padova.gif (3418 byte)
Patrocinato da O.M. della Provincia di Padova
Scienza e Professione
Portale Telematico di informazione scientifica e professionale



Mezzo secolo di professione Medica.

Medicina, Biologia, Psicologia, Normativa e Scienze Varie: tutto cio' che fa cultura - Sito Gratuito - Gestore Daniele Zamperini - P.IVA: 01743690586

Modules
· Home
· Archivio Generale
· Ultimi Articoli per Argomento
· Utilità scaricabili
· FAQ - Cosa faccio se...?
· Cerca in Archivio
· Archivio Cronologico
· Web Links
· Amministrazione


 
La Cassazione sulla prova del nesso di causalita’
Pubblicato da dzamperini in data 05/02/2020 00:00
Normative di interesse sanitario


  La Suprema Corte di Cassazione ha recentemente riaffermato la regola della suddivisione dell'onere probatorio nell'ambito della responsabilità sanitaria: Il danneggiato non deve dimostrare la colpa del medico, ma deve comunque dimostrare il nesso di causalita’.(Cass. N. 6593/2019).


L’ erede di un paziente deceduto aveva iniziato una causa giudiziaria ove pero’, in primo e secondo grado, la richiesta era stata rigettata.
Si era percio’ rivolta alla Cassazione sostenendo che non fossero stati  "correttamente invocato ed applicato i principi giuridici in materia di responsabilità contrattuale medica".

A suo parere la sentenza di primo grado aveva  "ingiustamente addossato al paziente-creditore, anziché al danneggiante, la prova del nesso causale" e che poi la Corte, confermando la pronuncia, aveva omesso di spiegare "perché sarebbe conforme al diritto in materia l'avere il Tribunale erroneamente onerato il danneggiato della prova certa dell'inadempimento qualificato".

Va detto che con riferimento all'onere della prova - in ambito della responsabilità medica - spetta all'attore, paziente danneggiato, dimostrare con qualsiasi mezzo di prova l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui si richiede il risarcimento. Cio’ va assolto dimostrando che la condotta del sanitario e’ stata, secondo il criterio del "piu’ probabile che non", causa o concausa del danno subito; se invece non risulta provato il nesso tra condotta ed evento essendo rimasti ampi margini di incertezza, la domanda deve essere rigettata.
Infatti, sottolinea la Cassazione, la previsione dell'art. 1218 c.c. solleva si’ l’ attore dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento (cfr., ex multis, Cass. n. 18392/2017 e Cass. n. 29315/2017).

In sintesi, dunque spetta al paziente provare il nesso eziologico tra evento lesivo e condotta posta in essere dai sanitari mentre spetta ai sanitari l'onere di provare che la prestazione sia stata esattamente adempiuta.

Daniele Zamperini

 
Links Correlati
· Inoltre Normative di interesse sanitario
· News by dzamperini


Articolo più letto relativo a Normative di interesse sanitario:
Tutti in pensione alla stessa eta': lo dispone la CEE



Valuta Articolo
Punteggio Medio: 0
Voti: 0

Per favore, prenditi qualche secondo e vota questo articolo:

Eccellente
Molto buono
Buono
Nella media
Pessimo



Opzioni

 Pagina Stampabile Pagina Stampabile



Argomenti Associati

Normative di interesse sanitario

Sito gestito e diretto da Daniele Zamperini, Roma, Medico e Giornalista-Pubblicista - Ultima modifica strutturale della pagina: 30/09/2012 - I singoli articoli riportano la data della loro pubblicazione
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2005 by me.
You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt
PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Generazione pagina: 0.42 Secondi