Responsabile: 
Daniele Zamperini 
O.M. Roma 19738 -
O. d. G. Lazio e Molise 073422  
daniele.zamperini@gmail.com
 
 
I Principi di questo sito 
Ordine_medici_padova.gif (3418 byte)
Patrocinato da O.M. della Provincia di Padova
Scienza e Professione
Portale Telematico di informazione scientifica e professionale



Mezzo secolo di professione Medica.

Medicina, Biologia, Psicologia, Normativa e Scienze Varie: tutto cio' che fa cultura - Sito Gratuito - Gestore Daniele Zamperini - P.IVA: 01743690586

Modules
· Home
· Archivio Generale
· Ultimi Articoli per Argomento
· Utilità scaricabili
· FAQ - Cosa faccio se...?
· Cerca in Archivio
· Archivio Cronologico
· Web Links
· Amministrazione


 
La compagnia aerea e’ responsabile dei danni ai passeggeri
Pubblicato da dzamperini in data 17/12/2020 00:00
Normative di interesse sanitario


Se un passeggero si ustiona a causa di un caffe’ rovesciato durante il volo aereo, la compagnia aerea deve rispondere dei danni. Precisato il concetto di "incidente". (Corte di Giustizia EU sentenza C-532/18)


Nel corso di un viaggio aereo da Palma di Maiorca a Vienna, un bicchiere di caffe’ bollente servito ad un passeggero e posto sul tavolino pieghevole, si era rovesciato su una minorenne, provocandole ustioni. Non era stato appurato il motivo del rovesciamento, se a causa di un difetto del tavolino pieghevole o per effetto delle vibrazioni dell'aereo.

La famiglia aveva chiesto un risarcimento alla Compagnia che aveva invece negato ogni responsabilità, in quanto il caso non rientrava nella convenzione di Montreal, che disciplina la responsabilità delle compagnie aeree in caso d'incidente.
La nozione di "incidente", a detta della Compagnia, esigerebbe il verificarsi di un rischio inerente al volo, condizione non ricorrente nel caso di specie. 
La Corte suprema austriaca ha perciò chiesto alla Corte Ue di precisare la nozione di "incidente" ai sensi della Convenzione di Montreal.

La Corte Europea ha ricordato preliminarmente che la Convenzione di Montreal consente alle compagnie aeree di escludere o limitare la propria responsabilità, dimostrando che il passeggero stesso abbia causato il danno o abbia contribuito alla sua causa.
Premesso questo, scrive la Corte, il significato ordinario attribuito alla nozione di "incidente" è inteso quale evento involontario dannoso imprevisto; peraltro la Convenzione di Montreal e’ finalizzata ad istituire un regime di responsabilità oggettiva delle compagnie aeree, assicurando, al tempo stesso, un "giusto equilibrio degli interessi".

In conclusione, secondo la Corte Ue, la nozione di "incidente" ricomprende tutte le situazioni che si producono a bordo di un aereo nelle quali un oggetto impiegato per il servizio ai passeggeri abbia prodotto lesioni personali ad un passeggero; aspetto fondamentale: non occorre acclarare se queste situazioni risultino o no dovute ad un rischio inerente al trasporto aereo.

Daniele Zamperini

 
Links Correlati
· Inoltre Normative di interesse sanitario
· News by dzamperini


Articolo più letto relativo a Normative di interesse sanitario:
Tutti in pensione alla stessa eta': lo dispone la CEE



Valuta Articolo
Punteggio Medio: 0
Voti: 0

Per favore, prenditi qualche secondo e vota questo articolo:

Eccellente
Molto buono
Buono
Nella media
Pessimo



Opzioni

 Pagina Stampabile Pagina Stampabile



Argomenti Associati

Normative di interesse sanitario

Sito gestito e diretto da Daniele Zamperini, Roma, Medico e Giornalista-Pubblicista - Ultima modifica strutturale della pagina: 30/09/2012 - I singoli articoli riportano la data della loro pubblicazione
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2005 by me.
You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt
PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Generazione pagina: 0.45 Secondi