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Prima parola della Corte Costituzionale su quarantena obbligatoria
Pubblicato da dzamperini in data 13/04/2022 00:00
Normative di interesse sanitario



Come e’ ben noto sono sorte numerose voci contrarie alle norme emergenziali che disponevano norme limitative sulla liberta’ di circolazione e sanzioni, anche penali, per gli inadempienti. Tali voci, sostenute anche da giuristi, sono arrivate ai Tribunali per cui il Tribunale di Reggio Calabria ha rimesso il quesito alla Corte Costituzionale che ha emesso una prima decisione


Il Tribunale di Reggio Calabria ha sollevato questione di legittimita’ costituzionale su alcune disposizioni del decreto legge n. 33 del 2020, che contiene misure per limitare la diffusione del Covid-19.
In particolare, sono state censurate le norme che introducono sanzioni penali nei confronti di chi, risultato positivo al Covid e sottoposto alla quarantena obbligatoria, lasci la propria dimora o abitazione.
Il Tribunale riteneva che la quarantena obbligatoria incidesse non sulla libertà di circolazione dei cittadini (articolo 16 della Costituzione) ma sulla libertà personale (articolo 13 della Costituzione) e che, di conseguenza i relativi provvedimenti dovessero essere adottati dall’autorità giudiziaria o almeno ne avessero la convalida.

La Corte Cotituzionale, dopo aver esaminato in camera di consiglio la questione ha pero’ deciso diversamente:
"La quarantena obbligatoria e le relative sanzioni penali, così come regolate dalle disposizioni impugnate, incidono sulla sola libertà di circolazione. Non comportano alcuna coercizione fisica, sono disposte in via generale per motivi di sanità e si rivolgono a una indistinta pluralità di persone, accomunate dall’essere positive al virus trasmissibile ad altri per via aerea".

Per cui le censure sono state giudicate “non fondate”.

Si resta in attesa del deposito integrale della sentenza.

Daniele Zamperini
 
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