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Il colpo di frusta e’ risarcibile anche senza Rx
Pubblicato da dzamperini in data 26/04/2022 00:00
Normative di interesse sanitario
 


Sono stati ribaditi ancora i concetti gia’ espressi in precedenti occasioni: i criteri di cui all'art. 32 D.L. n. 1/2012 per l'accertamento del danno alla salute per microlesioni sono fungibili e alternativi, per cui il danno alla salute nei casi di lieve entita’ (come ad esempio nel caso di un "colpo di frusta") e’  risarcibile anche in assenza di accertamenti strumentali.
(Cass. VI Civ ordinanza n. 26249/2019)


I Fatti
In occasione di un tamponamento un passeggero aveva lamentato postumi con la classica sintomatologia del “colpo di frusta cervicale” ed aveva chiesto il risarcimento del danno.
Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda di risarcimento dell'infortunato ma riteneva che tale danno fosse consistito unicamente in due giorni di invalidita’ temporanea, liquidabili nella somma di 100 euro. Non aveva riconosciuto il diritto al risarcimento di un danno biologico permanente.

Nel corso dell’ appello il Tribunale osservava come fosse impossibile liquidare il danno lamentato dall'attore, poiché le lesioni da cui affermava di essere affetto, pur non essendo  negabili, "non erano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo", ai sensi dell'articolo 32, comma 3-quater, del d.l. 1/2012.

La norma pero’ richiama il medico-legale alla corretta applicazione dei criteri di indagine finalizzati alla verifica della esistenza di una invalidità biologica non emendabile derivata dalla lesione alla salute: il danno in questione (questo il concetto) o esiste o non esiste, rimanendo in conseguenza esclusa, ai fini dell'accertamento della invalidità biologica permanente, una valutazione di tipo meramente probabilistico.

La sentenza impugnata ha sbagliato, dunque, a ritenere che la risarcibilità del danno da invalidità permanente fosse vincolata esclusivamente al riscontro fornito da esami strumentali e, pertanto, viene cassata con rinvio. Il Giudice di merito dovrà accertare se, dagli esami condotti dal medico-legale che ha espletato l'incarico officioso, emerga il riscontro obiettivo di una menomazione anatomo-funzionale derivata eziologicamente dalla distorsione del rachide cervicale.
Nel caso in esame esisteva infatti esisteva un esame radiografico, che costituiva riscontro obiettivo delle lesioni patite dall'attore. Quindi, in conclusione un danno permanente alla salute può ammettersi anche in assenza di esami strumentali (come radiografia, risonanza magnetica, TAC), purché ricorrano indizi gravi, precisi e concordanti della sua effettiva sussistenza e della sua genesi causale. 

Daniele Zamperini

 
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