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Aborto da errata amniocentesi: a chi l’ onere della prova?
Pubblicato da dzamperini in data 13/07/2022 00:00
Normative di interesse sanitario


Nella responsabilità medica contrattuale spetta al paziente dimostrare il nesso tra condotta e danno, a carico del medico invece la prova dell'esatto adempimento o del caso di una causa impeditiva imprevedibile. Un controverso caso di aborto post-amniocentesi ( Cass. n. 10050/2022).


I fatti: 
Una donna in stato di gravidanza si sottopone a una amniocentesi, che viene eseguita  da un medico che, in violazione della letteratura medica in materia, avrebbe imprudentemente eseguito tre iniezioni consecutive nell'utero, provocando l'aborto del feto.   
La Consulenza Tecnica aveva chiarito l'opportunità di non effettuare più di tre inserimenti per procedere l'amniocentesi.

Il Tribunale, accoglieva la domanda di risarcimento per danno non patrimoniale derivante dalla perdita del frutto del concepimento e per il danno biologico riportato dalla gestante.

La Corte di Appello invece modificava in parte le conclusioni del giudice di primo grado in quanto la responsabilità del medico non sarebbe stata provata perché basata essenzialmente sulla testimonianza della madre della gestante (presente al momento dell'amniocentesi). Tale testimonianza veniva considerata inattendibile in quanto non era consentita la presenza di estranei nell'ambiente sterile in cui deve essere praticata l'amniocentesi e comunque, anche se presente attraverso un divisorio, non avrebbe potuto vedere nel dettaglio la manovra.
Veniva invece provatauna condotta imprudente della gestante, che interrompeva il ricovero successivo all'esame e quello disposto a distanza di una settimana.

La gestante ricorreva quindi in Cassazione sollevando diversi motivi dei quali solo uno veniva dichiarato ammissibile.
Veniva denunciata in particolare la violazione, da parte della Corte di Appello, delle regole sul riparto dell'onere probatorio in materia di responsabilità medica, poiché alla luce della natura contrattuale della responsabilità del medico e della struttura sanitaria, incombe su questi ultimi la prova di aver fatto tutto il possibile per adempiere alla propria obbligazione.

Per la Cassazione il motivo è fondato in quanto in base a quanto previsto dalla legge n. 24/2017 e alla giurisprudenza ormai consolidata, la responsabilità del medico dipendente dall’ Ospedale e dell’ Ospedale stesso verso la paziente aveva natura contrattuale, e il riparto dell'onere probatorio e’ quindi  quello previsto in materia di responsabilità contrattuale "in base al quale il creditore che abbia allegato la fonte del suo credito e abbia allegato che esso sia rimasto totalmente o parzialmente insoddisfatto, non è altresì onerato di dimostrare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore, spettando a quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento."

Quindi ricordava che "è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento o l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile e inevitabile con l'ordinaria diligenza…. l'attore è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale intercorrente tra la condotta del medico e l'evento dannoso, consistente nella lesione della salute e nelle altre lesioni ad essa connesse (nella specie alla perdita del concepito); è invece onere dei convenuti, ove il predetto nesso di causalità materiale sia stato dimostrato, provare o di aver eseguito la prestazione con la diligenza, la prudenza e la perizia richieste nel caso concreto, o che l'inadempimento (ovvero l'adempimento inesatto) è dipeso dall'impossibilità di eseguirla esattamente per causa ad essi non imputabile."

Spettava quindi al medico e alla struttura dimostrare l'esatta prestazione, provando di aver eseguito l'amniocentesi in modo corretto, sia in relazione al numero dei prelievi che delle regole tecniche previste per eseguire la procedura. 
La sentenza veniva quindi annullata con rinvio, col compito del giudice di stabilire comunque anche una eventuale corresponsabilità della paziente nella verificazione dell'evento dannoso.

Daniele Zamperini

 
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