Scaricare il contachilometri di una vettura (prassi notoriamente molto diffusa) prima di metterla in vendita ricade sotto il Codice Penale per il reato di truffa, e non conta che il prezzo non ne sia stato accresciuto. Scatta la truffa contrattuale in quanto l’ acquirente avrebbe potuto scegliere di non procedere all’ acquisto ( Cass. n. 25283/2024)
I fatti: Un venditore di auto usate veniva riconosciuto colpevole per il reato di truffa contrattuale per aver venduto una vettura usata dopo averne scaricao il contachilometri, simulando una percorrenza molto inferiore a quella reale. La condanna penale (e il risarcimento del danno) venivano poi confermate dalla Corte d’Appello.
L'uomo ricorreva in Cassazione sostenendo l’ assenza del reato di truffa non avendone tratto alcun profitto, in quanto il prezzo fatto pagare all’ acquirente era buono, addirittura inferiore a quello indicato dalle riviste di settore per autovetture simili, di quell'anno e con quelle particolari caratteristiche.
La Cassazione respingeva il ricorso, per la manifesta infondatezza ed assoluta aspecificita’ delle argomentazioni.
"La Corte di merito aveva già precisato – chiarisce la Cassazione - che, al di là del diminuito valore commerciale del veicolo alienato, la natura contrattuale della truffa contestata era stata dimostrata dalla circostanza che l'acquirente, ove avesse conosciuto le reali condizioni di uso della vettura alienanda non avrebbe acquistato il bene registrato. Il che integra il tipo contestato, senza che possano rilevare altri argomenti relativi alla effettività della deminutio patrimonii".
In altre parole, una buona percentuale dei carrozzieri e dei rivenditori di auto usate, convinti di commettere solo una piccola leggerezza, potrebbero (e forse dovrebbero) incappare nel Codice Penale. Ho molti dubbi che cio’ possa accadere, pero’ le cronache ci informano che forse si stanno affermando delle procedure che consentano di risalire al chilometraggio reale. Speriamo che siano realmente utilizzabili!
Daniele Zamperini
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