L’ autoveicolo non e’ da considerare “privata dimora”, e non e’ protetto dalle leggi che ne tutelano la riservatezza (Cass. V pen. N. 3446)
Un uomo veniva condannato dal Tribunale per il reato di cui all'articolo 615-bis c.p. (1) L’ uomo aveva installato nella vettura della ex moglie un GPS dotato di microfono procurandosi indebitamente notizie attinenti alla sua vita privata, e acquisendo così la possibilità di ascoltare le conversazioni intervenute all'interno del veicolo.
In dettaglio l’ uomo aveva studiato un metodo piuttosto ingegnoso: aveva nascosto nella vettura un telefonino con la suoneria silenziata, attivabile quindi nascostamente tramite una chiamata: in questo modo poteva ascoltare tutto cio’ che veniva detto nella vettura e poteva seguirne gli spostamenti.
Ricorso in Appello, l’uomo otteneva l’ annullamento della condanna con assoluzione perché il fatto non sussiste; venivano anche revocate le sanzioni civili in quanto la Corte di Appello escludeva che l'autoveicolo, all'interno del quale erano stati occultati il dispositivo GPS ed il microfono, potesse costituire un luogo di privata dimora.
La parte offesa (la ex moglie) ricorreva in Cassazione sostenendo che la giurisprudenza piu’ recente avrebbe recepito una nozione più ampia del concetto di privata dimora e, con specifico riferimento al fatto in esame, avrebbe espressamente ritenuto rilevante l'installazione di una microspia all' interno di una automobile. Inoltre il ruolo di “privata dimora” dell’ auto era rafforzato dal fatto che al suo interno la vittima intratteneva colloqui sia personali sia professionali, legati alla sua professione di avvocato.
La Cassazione respingeva il ricorso.
Secondo gli Ermellini l'abitacolo di un'autovettura, destinato naturalmente al trasporto dell'uomo o al trasporto di oggetti, e non ad abitazione, non può essere considerato luogo di privata dimora, salvo che esso non sia dall'origine strutturato ed utilizzato come tale (Camper, Roulottes) oppure sia utilizzato, in difformita’ all’ uso comune, come abitazione (casi di persone costrette a vivere in auto).
Con specifico riferimento alla fattispecie di cui all'articolo 615-bis c.p., la Suprema Corte ha già affermato un principio oramai consolidato secondo il quale "non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata la condotta di colui che installi nell'auto di un soggetto un telefono cellulare, con suoneria disattivata e con impostata la funzione di risposta automatica, in modo da consentire la ripresa sonora di quanto accada nella predetta auto, poiché oggetto della tutela di cui all'art. 615-bis è la riservatezza della persona in rapporto ai luoghi indicati nell'art. 614 cod. pen. - richiamato dall'art. 615-bis - tra i quali non rientra l'autovettura che si trovi sulla pubblica via".
L'uomo è stato quindi definitivamente assolto.
I coniugi gelosi e gli investigatori privati hanno probabilmente gioito della sentenza della Cassazione e della conferma che l'installazione di un localizzatore satellitare e di una microspia all'interno di una altrui autovettura non integra normalmente il reato di illecite interferenze nella vita privata.
Al contrario, chi ha qualcosa da nascondere, dovra’ stare piu’ attento…
Daniele Zamperini
(1)
615 bis cp: (Interferenze illecite nella vita privata). Chiunque,
mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura
indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei
luoghi indicati nell'articolo 614, e' punito con la reclusione da sei mesi a
quattro anni. (2)
Luoghi
indicati nell’ art 614 cp: “… abitazione altrui, o in un altro luogo
di privata dimora, o nelle appartenenze di essi….”
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