Responsabile: 
Daniele Zamperini 
O.M. Roma 19738 -
O. d. G. Lazio e Molise 073422  
daniele.zamperini@gmail.com
 
 
I Principi di questo sito 
Ordine_medici_padova.gif (3418 byte)
Patrocinato da O.M. della Provincia di Padova
Scienza e Professione
Portale Telematico di informazione scientifica e professionale



Mezzo secolo di professione Medica.

Medicina, Biologia, Psicologia, Normativa e Scienze Varie: tutto cio' che fa cultura - Sito Gratuito - Gestore Daniele Zamperini - P.IVA: 01743690586

Modules
· Home
· Archivio Generale
· Ultimi Articoli per Argomento
· Utilità scaricabili
· FAQ - Cosa faccio se...?
· Cerca in Archivio
· Archivio Cronologico
· Web Links
· Amministrazione


 
Il certificato medico attesta la diagnosi, non le circostanze
Pubblicato da dzamperini in data 21/05/2025 00:00
Normative di interesse sanitario


Assolte dal reato piu' grave due persone che al pronto soccorso hanno denunciato un falso incidente per attivare la pratica assicurativa e riscuotere il premio. Il referto (falso a causa delle non veritiere dichiarazioni del paziente) non può considerarsi un’ipotesi (piu' grave) di falso ideologico per induzione in quanto tale caso ricorre solo nel caso in cui una specifica norma attribuisca all’atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale. (Cass n. 7395 del 2025).


I fatti: 
due persone avevano riferito al P.S. di essere state vittime di un sinistro stradale inesistente al fine di ottenere un certificato medico falso da utilizzare per riscuotere il premio assicurativo.
Il Tribunale (e poi la Corte d’ Appello) avevano condannato i due ritenendoli responsabili del reato di falso ideologico per induzione in quanto, oltre al falso in se’ e per se’, avevano indotto un Pubblico Ufficiale (il medico di P.S.) ad emettere un’ attestazionee falsa di un fatto non avvenuto. 

Secondo la difesa il reato piu’ grave non si sarebbe concretizzato in quanto il valore del certificato medico sarebbe stato limitato alla diagnosi (falsa) e non alla descrizione dei fatti, per cui il reato  contestato andava qualificato ai sensi dell’articolo 642, comma 2, del C.P. (piu’ blando in quanto punisce la condotta di colui che, al fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo di una assicurazione, denuncia un sinistro non accaduto, senza implicare l’ induzione al P.U. 
Tesi che ha colto nel segno.

La Corte di Cassazione ha infatti stabilito in sentenza che “il certificato medico attesta esclusivamente la diagnosi” e che “la circostanza falsa riferita dai pazienti non ricadeva nell’ambito dell’accertamento diagnostico e, dunque, del potere certificativo del medico”. 
In altre parole il certificato del medico andava considerato solo nella diagnosi (falsa da cui l’ Art. 642) e non nella descrizione della patogenesi lesiva.

In realta’ esiste un precedente orientamento diverso (per es. Cass. Sez. V, n. 17810 del 2022) che riconosce integrante il delitto di falso per induzione in atto pubblico anche la falsa dichiarazione resa dal paziente al medico di P.S. circa l’origine causale delle lesioni lamentate. 

Un’ altra sentenza della Cassazione in tema di frode alle assicurazioni, poi (n. 37971 del 2017) stabiliva che “anche la dichiarazione sull’origine delle lesioni rientra nel contributo informativo apportato dal paziente, assolvendo alla specifica funzione di orientare il medico nelle sue valutazioni diagnostiche e terapeutiche delle quali egli dà atto nel referto”. 
Da cio’ conseguiva che  
“il medico, per espletare correttamente la sua attività, deve instaurare un dialogo collaborativo con il paziente funzionale a realizzare la c.d. alleanza terapeutica, anche al fine di disporre i necessari e più appropriati accertamenti diagnostici, per poi formulare una corretta diagnosi obiettiva e per prescrivere una terapia adeguata”.

Osservazioni di un lettore esterno: 
A ben guardare, l’ episodio riportato non sembra interessare tanto il medico certificatore quanto il paziente menipolatore, unico accusato. Esistono tuttavia, come abbiamo visto, orientamenti diversi…
Sorgerebbero pero’ gravissime conseguenze qualora insorgesse il sospetto di una colpevole complicita’ da parte del sanitario nell’ avallo di falsi accadimenti.

Come regolarsi, percio’, nel caso di sintomi riferiti e magari compatibili con quanto accusato dal paziente, ma non del tutto convincenti?
La nostra opinione da poveri medici intenti a schivare le complicazioni giudiziarie,  e’ quella di specificare chiaramente e in modo ben distinto, nella certificazione, cio’ che e’ stato riferito e cio’ che viene riscontrato obiettivamente. Molto chiaramente, non si sa mai…

Daniele Zamperini

 
Links Correlati
· Inoltre Normative di interesse sanitario
· News by dzamperini


Articolo più letto relativo a Normative di interesse sanitario:
Tutti in pensione alla stessa eta': lo dispone la CEE



Valuta Articolo
Punteggio Medio: 0
Voti: 0

Per favore, prenditi qualche secondo e vota questo articolo:

Eccellente
Molto buono
Buono
Nella media
Pessimo



Opzioni

 Pagina Stampabile Pagina Stampabile



Argomenti Associati

Normative di interesse sanitario

Sito gestito e diretto da Daniele Zamperini, Roma, Medico e Giornalista-Pubblicista - Ultima modifica strutturale della pagina: 30/09/2012 - I singoli articoli riportano la data della loro pubblicazione
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2005 by me.
You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt
PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Generazione pagina: 0.32 Secondi