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La CTU sanitaria deve essere collegiale
Pubblicato da dzamperini in data 16/12/2025 00:00
Normative di interesse sanitario


La CTU in materia sanitaria deve essere effettuata collegialmente, per cui eventuali ATP (Accertamenti Tecnici Preventivi) effettuati da un singolo consulente devono essere integrati.  Essendo tale norma inderogabile,  nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria l'inosservanza del requisito di necessaria collegialita’ della consulenza tecnica nei termini di cui all'art. 15 legge n. 24 dell'8 marzo 2017 puo’ essere rilevata d’ufficio anche senza rilevi dalle parti, ed e’ causa di nullità della sentenza.  (Cass. III Civ. n. 15594/2025). 
Questo pero’ non vale nel caso di processi amministrativi (V. in fondo la C. dei Conti).


I presupposti: 
Resta ferma la validita’ della consulenza singola e l'ammissibilità della sua acquisizione da parte del giudice di merito. Tuttavia per quest’ultimo, ferma la ritualità di tale consulenza singola , rimane tuttavia l'obbligo di applicare il principio di collegialità rinnovando la consulenza affidando l’ incarico ad un collegio di consulenti in possesso dei requisiti necessari.

I fatti: 
In un giudizio in cui l’ATP era stato eseguito da un unico medico legale, la Consulenza era stata utilizzata come base esclusiva della decisione nel merito. 
La Suprema Corte invece annullava la sentenza riaffermando con fermezza che in materia sanitaria la Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) non collegiale costituisce causa di nullità della sentenza, e che la cosa puo’ essere rilevabile d’ufficio anche se le parti fossero concordi col giudicato.
Non e’ stata la prima sentenza in materia: gia’ la Corte Cost. (n. 102/2021) ha sancito l’obbligo di collegialità delle CTU in ambito sanitario, poi la Cass. Civ.n. 4901/2021 che ha ribadito in materia sanitaria la necessita’ del principio di collegialita’.  

IN SINTESI: 
- l’obbligo di collegialità è inderogabile e non sanabile per acquiescenza o silenzio delle parti; 
- l’ATP monocratico può soddisfare la condizione di procedibilità ex art. 696-bis c.p.c., ma non può costituire fondamento del merito del giudizio senza un accertamento collegiale; 
- laddove si voglia utilizzare l’accertamento tecnico nel merito, occorre disporre una nuova CTU collegiale in corso di causa.
- Il mancato rispetto della regola  inficia la decisione del giudizio rendendola nulla.

ATTENZIONE, pero’: 
Quanto detto sopra e’ attinente alle cause penali e civili, ma (a quanto pare) non e’ valido in caso di procedimento amministrativo-contabile. Recentemente infatti la Corte dei Conti sez Piemonte (n. 2/2025) ha respinto le eccezioni avanzate da due medici che chiedevano il rinnovo collegiale di precedenti  CTU monocratiche proprio sulla base che tale normativa, a parere della Corte, non riguardava l’ ambito amministrativo. 

E se si creassero conflitti giurisdizionali, con sentenze discordanti tra i vari ambiti? 

Chi scrive non e’ certo in grado di rispondere: vedremo come evolveranno le cose in futuro… 

Daniele Zamperini

 
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