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No agli studi autonomi dei massofisioterapisti
Pubblicato da dzamperini in data 13/04/2026 00:00
Normative di interesse sanitario



I massofisioterapisti non sono professionisti sanitari ma "operatori di interesse sanitario", con caratteristiche inferiori, e non possono lavorare in proprio né usare apparecchiature elettromedicali senza supervisione. (TAR LAZIO del 04/02/2026  N. 02129/2026 )  (1)


I fatti: 
Un titolare di un diploma triennale di massaggiatore massofisioterapista aveva presentato richiesta di apertura di studio professionale, che pero’ veniva respinta dalla ASL, sulla base di una nota del Ministero della Salute dell’11 dicembre 2024, nella quale si stabiliva che il massofisioterapista, “non essendo un professionista sanitario, bensì un operatore di interesse sanitario, privo quindi di autonomia professionale e con una formazione di rango inferiore, non può esercitare le proprie attività in un proprio studio professionale”, né usare in autonomia dispositivi elettromedicali riservati ai professionisti sanitari.

Il sanitario ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, sostenendo di essere un professionista legittimato all’esercizio autonomo, ma le sue argomentazioni sono state rigettate anche in questa sede.

Il Tar ripercorre l’evoluzione legislativa della figura, spiegandone il declassamento giuridico. 

Inizialmente la legge 403 del 1971 definiva il massofisioterapista come una “professione sanitaria ausiliaria”. 
L’ evoluzione aveva una svolta con la legge 43 del 2006, che introduceva la categoria degli “operatori di interesse sanitario”, distinta e subordinata a quella delle “professioni sanitarie” vere e proprie (come ad es. il fisioterapista).
Successivamente si aveva l’abrogazione della legge 403 del 1971 attraverso la legge di bilancio 145 del 2018, che, contemporaneamente, istituiva gli “elenchi speciali ad esaurimento” la cui iscrizione permetteva (solo per chi avesse maturato almeno 36 mesi di esperienza lavorativa negli ultimi 10 anni) di continuare a lavorare senza pero’ attribuire lo status di professionista sanitario né l’equipollenza al titolo universitario. Viene sottolineato che l’iscrizione non comporta di per sé l’equipollenza o l’equivalenza ai titoli necessari per l’esercizio delle professioni sanitarie.

La sentenza specifica le differenze tra le due categorie: mentre le professioni sanitarie dell’area della riabilitazione (come il fisioterapista) sono caratterizzate dalla “titolarità e autonomia professionale”, il massofisioterapista invece opera “in ausilio all’opera dei medici” e “secondo le istruzioni del sanitario”, come previsto da un decreto del 1976. La sua è una “funzione accessoria e strumentale”.

Ne consegue il divieto di studio autonomo (il massofisioterapista non può aprire uno studio in proprio, ma può operare solo all’interno di strutture sanitarie, sotto la supervisione di un professionista sanitario) e il divieto di uso autonomo di dispositivi elettromedicali (tecarterapia, magnetoterapia o laserterapia). 


Riflessioni personali:
La sentenza riguarda, di per se’, il settore amministrativo ma puo’ essere importante riflettere sulle possibili implicazioni in altri settori: come potrebbe essere valutata una violazione di tale norma, ad esempio, in ambito civile o, peggio, penale? Un massofisioterapista colto in violazione della regola puo’ essere accusato di esercizio abusivo di professione sanitaria? E una denuncia da parte di un cliente scontento o magari un possibile “incidente” avvenuto in violazione della norma, come verranno considerati? E quali conseguenze per gli eventuali “prestanome” ?

A scanso di gravi problematiche future e’ percio’ opportuno prestare la massima attenzione al rispetto della norma…

Daniele Zamperini   


(1) https://storagehub.homnya.com/cmsimage/2026/02/tarr.pdf
(2) https://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/il-tar-lazio-blocca-gli-studi-autonomi-dei-massofisioterapisti-non-sono-professionisti-sanitari/

 
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