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Il tossicodipendente non e’ un malato mentale, no sconti di pena
Pubblicato da dzamperini in data 29/04/2026 00:00
Normative di interesse sanitario


 
Confermato l’ indirizzo del Codice Penale che non considera l’autore di reato tossicodipendente come un malato psichiatrico, ma come persona responsabile delle proprie condotte illecite, perché in linea di principio responsabile del suo stesso stato di tossicodipendenza, pur avendo a disposizione percorsi di riabilitazione dentro e fuori dal carcere. 
La costituzione non impone di escludere o diminuire la pena in caso di “disturbi da dipendenza “ da sostanze stupefacenti. (Corte costituzionale, 26 febbraio 2026, n. 21).


I fatti:
Un giudice di Bergamo sollevava la questione davanti alla C.C sostenendo che i disturbi da tossicodipendenza (craving, s. da astinenza ecc.) possono essere di tale gravità da incidere significativamente sulla capacità di intendere e di volere dell’autore del reato, diminuendone la punibilta’.

La C.C. respingeva la tesi sottolineando che l’autore resta comunque rimproverabile per non aver intrapreso, in un momento anteriore ragionevolmente prossimo al fatto, un serio percorso di disintossicazione. Pertanto, non è contrario al principio di colpevolezza prevedere che egli possa ugualmente essere sottoposto alla pena per il delitto commesso, senza poter beneficiare di un’attenuante legata al suo stato di tossicodipendenza.
Una situazione di “cronica” intossicazione – ha precisato la Corte – sussisterà soltanto in presenza di «(gravi) anomalie psichiche che dovessero essere riscontrate nell’autore di reato tossicodipendente anche dopo lunghi periodi di astinenza dal consumo», e in particolare di «psicosi, caratterizzate da fenomeni di grave dispercezione della realtà…”.

Laddove sussistessero tali condizioni, il giudice dovrà verificare la concreta incidenza di tali anomalie sulla capacità di intendere e di volere, secondo le comuni regole dettate dal codice penale per le infermità mentali.

L’ ordinamento tuttavia (sottolinea la Corte) non ignora la particolare condizione di vulnerabilità del tossicodipendente imputabile, prevedendo una speciale disciplina delle pene e delle misure cautelari «fortemente improntata a un approccio terapeutico e riabilitativo».

(In altre parole, se il tossicodipendente non ha cercato seriamente di disintossicarsi, le conseguenze legali resteranno sotto la sua completa responsabilita’- n.d.r.)


Daniele Zamperini

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https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2026/02/comunicato-corte-cost-21-26.pdf

 
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