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Il MInistro Brunetta corregge alcuni aspetti critici sui certificati malattia
Pubblicato da dzamperini in data 04/05/2010 00:00
Normative di interesse sanitario E' noto che sta per entrare in vigore l' obbligo della spedizione telematica all' INPS dei certificati telematici. Molte le critiche, basate sulla frettolosita' delle disposizioni, sul mancato finanziamento e sulla rigidita' della norma che impone, dietro pene severissime, l' obbligo di certificare solo malattie obiettivamente verificabili, esponendo il medico a sanzioni penali e disciplinari gravissime qualora diagnosticasse, ad esempio, una emicrania.

Apprendiamo di una parziale marcia indietro del Ministro, conseguente evidentemente alla forti critiche pervenute da tutto il mondo medico (compreso chi scrive) espressa nella Circolare 5/2010.  
Il ministro ha infatti corretto mediante tale circolare l’ interpretazione (per fortuna in Italia, come e’ noto, le leggi prima si fanno e poi si interpretano) a proposito delle sanzioni verso i medici che stilino certificati non veri o non obiettivabili.
Ricordo che, in base al Decreto, emettere un certificato di qualcosa non obiettivabile (una sindrome emicranica, ed esempio) poteva costituire un falso perseguibile. 

 
Da una lettura preliminare della circolare, sembra che ci si rifaccia ad interpretazioni consolidate in epoca precedente: salvo restando il principio che sia il lavoratore che il medico vadano pesantemente sanzionati in caso di falso,  tuttavia non viene piu’ rappresentato come “falso” il certificato che riguardi stati morbosi non obiettivabili.


La diagnosi e la prognosi, infatti, come gia’ in uso da tempo, possono essere formulate “anche per presunzione sulla base di dati riscontrati o semplicemente acquisiti durante la visita”.
." Nell'applicazione della norma, - continua la circolare- pertanto è rilevante la circostanza che i dati clinici siano stati o meno desunti da visita.”
Questi dati dovranno comunque corrispondere a quanto rilevabile con la comune diligenza medica.
 
Attenzione, quindi: la dimostrazione di falsita' resta gravemente sanzionata, pero' il medico potra’  porre diagnosi presuntive sulla base dell’ anamnesi e degli elementi circostanziali rilevati durante la visita, ma e’ essenziale che la visita venga effettuata regolarmente.

DZ

 
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