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LINEE-GUIDA DEONTOLOGICHE PER SITI INTERNET DI MEDICI
Pubblicato da dzamperini in data 30/04/2011 00:00
Archivio storico
Ripubblichiamo, dietro richiesta, un vecchio articolo ma ancora attuale nella sostanza, indicante gli accorgimenti e le caratteristiche necessarie per l' apertura di un sito web di tipo "sanitario" da parte di medici o di strutture sanitarie.
Daniele Zamperini



Non esiste, tuttora, una precisa documentazione legale o deontologica sulla corretta tenuta dei siti web sanitari. La proliferazioni di siti “civetta” finalizzati alla vendita di farmaci, ma anche l’ esigenza dei medici di potersi esprimere mediante il mezzo telematico ha indotto la FNOMCeO ad emettere una circolare di indirizzo ai vari Ordini Provinciali che, in genere, hanno deliberato norme generiche che si rifanno essenzialmente, con qualche modifica, alla normativa sulla pubblicita' sanitaria.
L' O.M. di Firenze ha invece pubblicato in data 18/4/2000, forse prima in Italia, una particolareggiata normativa che tiene conto delle diverse fattispecie (singoli Medici, Strutture Sanitarie ecc. ) nonche' della necessaria tutela dei diversi interessi in ballo. Questa normativa e' vincolante per la sola Provincia di Firenze ma, proprio per la particolare esaustivita' e precisione, potrebbe essere presa a modello generale e servire da guida "cautelativa" anche per i colleghi di altre province.
NORMATIVA GENERALE
1)      CONTROLLO DA PARTE DELL’ ORDINE: Il medico deve comunicare all' Ordine l' apertura e l' indirizzo del sito web.  Non e' necessaria un' autorizzazione o un nulla-osta preventivo.
2)      INFORMAZIONI: Le informazioni contenute nel sito devono essere corrette, obiettive e veritiere; non si possono denigrare i colleghi o fare confronti che tendano a pubblicizzare la propria attivita' come migliore di quella di altri
3)      PUBBLICITA': Non si possono ospitare spazi pubblicitari ( cosiddetti “banner” ) che facciano riferimento ad enti od organismi pubblici o privati operanti in campo sanitario o che effettuino una indebita "pressione" verso il cittadino al fine di forzarne le scelte. Sono permessi gli spazi pubblicitari tecnici (software per scaricare files, software per leggere documenti, contatori di accessi ecc. ).
4)      SETTORI RISERVATI: Qualora il sito ospiti una sezione riservata unicamente ai professionisti medici o odontoiatri, il contenuto di tale informazione specifica deve essere preventivamente autorizzato dall’Ordine.
Le norme degli articoli 1 e 4, comportando specifiche iniziative Ordinistiche Provinciali, non sono vincolanti ove non richieste dagli O.P.
NORMATIVA PER I SINGOLI PROFESSIONISTI
1)      Il medico o l’odontoiatra devono essere identificabili con precisione, per cui devono indicare nella home-page del sito il proprio numero e la Provincia di iscrizione all' Albo.
2)      Il medico o l’odontoiatra possono indicare tutto cio’ che e’ consentito  dalla Legge sulla pubblicita’ sanitaria (art. 1 L. 175/92).
3)      E' possibile esporre un curriculum professionale: titoli accademici (laurea, abilitazione, specializzazione, libera docenza), esperienze lavorative attuali o pregresse, nonche'  ulteriori elementi circa il suo iter formativo e professionale che comunque abbiano "carattere di certezza, obiettivita’ e verificabilita’. Allo stato attuale della normativa, non e’ consentito indicare la pratica di medicine non convenzionali, in attesa di una regolamentazione specifica della materia".
4)      Si devono riportare indicazioni complete in merito alle modalita’ organizzative dell’attivita’ professionale (orari di accesso allo studio, delle modalita’ di prenotazione delle visite, della eventuale presenza di personale ausiliario, dello svolgimento delle visite domiciliari, ecc).
5)       Il sito puo’ contenere pagine dedicate all’educazione sanitaria, destinate all' utente e relative alla specifica professionalita’ del medico o dell’odontoiatra.
6)      E' consentito fornire consulenze agli utenti tramite e-mail, con l’avvertenza che una consulenza via e-mail non puo’ considerarsi in alcun modo sostitutiva della visita medica, che, scientificamente, rappresenta il solo strumento diagnostico. Percio' e' necessario che venga posto un avviso del seguente tenore:  “Per doverosa informazione, si ricorda che la visita medica effettuata dal proprio medico abituale rappresenta il solo strumento diagnostico per un efficace trattamento terapeutico. I consigli forniti in questo sito devono essere intesi semplicemente come suggerimenti di comportamento”.
7)      E' possibile riportare sul sito le tariffe professionali praticate nell’esercizio della professione, fermo restando l’obbligo del rispetto del tariffario di cui al DPR del 17/02/1992. Nel caso in cui il medico o l’odontoiatra sia convenzionato con una associazione di mutualita’ volontaria, ne puo’ dare informazione al pubblico.
8)      E’ naturalmente consentito partecipare via Internet  a forum di discussione su argomenti sanitari che si svolgono fra  medici. In caso invece di forum accessibile da chiunque, il medico che vi partecipa in qualita’ di “relatore” o di "esperto" deve pretendere che gli altri utenti vengano avvertiti che la consulenza telematica non sostituisce la tradizionale visita medica (magari utilizzando la formula di avviso citata sopra).
 
NORME PER STRUTTURE SANITARIE
1)      La struttura sanitaria, deve indicare nella “homepage” del proprio sito gli estremi dell’autorizzazione all’esercito di attività sanitaria rilasciata dall’autorità competente (Regione o Comune),  il nominativo del Direttore Sanitario e relativa qualifica professionale.
2)      Il contenuto del sito deve contenere stessi elementi informativi indicati nella Carta dei Servizi della Struttura. In pratica il sito dovrà essere suddiviso in sezioni: storia ed ubicazione della struttura, tipo di attività svolta, indicazione delle relative branche specialistiche (complete degli estremi dei soggetti responsabili), strumenti di tutela dell’utenza. Quest' ultima pagina, irrinunciabile, dovra' essere di facile comprensione e completa di indicazione sulle modalità e le forme di presentazione, di segnalazioni o reclami.  Anche le strutture non convenzionate con il SSN, benché non siano tenute a redigere la Carta dei Servizi, devono comunque fornire un’informazione equivalente. 
3)      Le notizie informative che interessano esclusivamente i professionisti medici od odontoiatri possono essere diffuse previa identificazione certa dell’utente, sotto la responsabilita' del Direttore Sanitario.
(Daniele Zamperini, 2001)
 
NdA.: quanto sopra riportato e’ tuttora (2011) valido, con qualche eccezione. Non e’ piu’ valido il richiamo alle tariffe minime professionali, abolite nel 2006 dal c.d. Decreto Bersani.
 
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