Se la ASL nega il consenso alle ferie, non e' possibile, per il medico, agire in autotutela e prenderle di autorita', deve restare in servizio, tuttavia ha diritto al risarcimento dei danni (Cass. n. 1285/2011). Daniele Zamperini
La Corte, sentenziando sul caso di un medico che aveva chiesto un periodo di ferie (richiesta respinta dalla ASL per motivi di copertura del servizio), ha stabilito' l' illegittimita' di ogni azione autoritaria unilaterale e quindi il diritto del lavoratore ad un risarcimento dei danni; non puo' essere invece riconosciuto il diritto, da parte del lavoratore, di decidere unilateralmente sulla fruizione del riposo.
"Secondo la disciplina di cui al DPR n. 270 del 2000, accordo collettivo per i medici di medicina generale – dice la Corte - dei 21 giorni di ferie complessivi spettanti, compete al medico la scelta di 11, mentre i residui 10 si usufruiscono su indicazione dell'azienda. Al medico compete dunque di scegliere, ma non può poi prescindere dal previo consenso della ASL (...)".
Tuttavia, si aggiunge, deve esistere la necessità di un equo contemperamento tra le esigenze dei medici e quelle della ASL, e quindi la illegittimità di ogni forma di iniziativa unilaterale; in conclusione l'illegittimità del rifiuto datoriale di concessione delle ferie può essere causativo di risarcimento danni, ma non autorizza a decidere unilateralmente la fruizione del riposo. |