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Nelle cause per esposizione all' amianto fa fede la certificazione INAIL
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Allorche' il lavoratore chieda i benefici lavorativi concessi a chi sia stato esposto all' amianto, va dimostrato che l' esposizione sia stata congrua a causare danni alla salute. A questo scopo acquista pieno valore probatorio la certificazione INAIL (Cassazione n. 12823/2011). Daniele Zamperini
Spetta al lavoratore (che chiede i benefici contributivi e pensionistici previsti dall'art. 13, comma 8 della Legge n. 257 del 1992) dimostrare che l' ambiente lavorativo ma anche che tale ambiente presentava una concreta esposizione al rischio alle polveri di amianto con valori limite superiori a quelli indicati nel D.Lgs. 277/91 modificato dall'art. 3 della L. 257/92. Nel caso in oggetto il lavoratore aveva dimostrato sia la specifica lavorazione praticata che la durata della stessa (oltre dieci anni comprensivi delle interruzioni quali riposi, ferie e festività) ma non aveva potuto dimostrare di aver superato il limite legale all' esposizione. Il Legislatore – afferma la Suprema Corte - di fronte alle difficoltà di accertamento, in sede giudiziale, della effettiva consistenza della esposizione all'amianto nelle varie realtà aziendali, ha conferito pieno valore probatorio alla certificazione dell' INAIL concernente, per ciascun lavoratore, il grado di esposizione e la sua durata rilasciata sulla base degli atti di indirizzo del Ministero del Lavoro. "Appare sufficiente l'esistenza della certificazione INAIL per fondare il diritto alla maggiorazione contributiva, avendo il Legislatore delegato all'ente di previdenza professionalmente attrezzato i necessari accertamenti tecnici sul superamento della soglia di esposizione e sulla relativa durata, da effettuare peraltro necessariamente attraverso i criteri generali dettati in sede ministeriale, liberando così la fase giudiziale da verifiche lunghe e complicate"- Naturalmente il lavoratore puo' dimostrare in giudizio una situazione diversa in quanto "la certificazione INAIL non costituisce prova esclusiva della esposizione qualificata, persistendo ovviamente la possibilità che questa venga dimostrata in giudizio attraverso gli ordinari mezzi di prova". Sulla base di tali principi i Giudici di legittimità hanno respinto il ricorso del lavoratore, non avendo questi dimostrato che non erano emersi elementi probatori di una esposizione all' amianto che indicasse, sia pure con rilevante grado di probabilita' il superamento della soglia prevista. |
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