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Confermata l' "esimente Balduzzi" nei casi di colpa lieve
Pubblicato da dzamperini in data 15/12/2013 00:00
Normative di interesse sanitario Respinte le eccezioni di incostituzionalita’ proposte da un Magistrato di Milano sull’ Art. 3 del decreto legge 13/09/2012, n. 158, convertito con modificazioni in legge 08/11/2012, n. 189. (Legge Balduzzi sulla “colpa lieve”). Le norme in vigore vengono cosi' confermate.
Corte Costituzionale Ordinanza  295/2013 - Decisione  del 02/12/2013

Daniele Zamperini

Come si ricordera’, la norma contenuta nell’ art. 3 della cosiddetta “Legge Balduzzi”, pur essendosi evidenziata piuttosto lacunosa e poco esaustiva, tanto da sollevare immediatamente molti dubbi interpretataivi, aveva destato grande interesse presso le categorie sanitarie in quanto, pur limitando la sua efficacia alle colpe lievi connotate da imperizia (escludendo quondi i casi di dolo, negligenza e imprudenza) aveva aperto uno spiraglio positivo contro le vertenze pretestuosamente promosse per eventi minimi, e un parziale ritorno a quell’ “obbligo di mezzi e non di risultato” che troppo spesso ormai sembrava dimenticato.
.
Questa seppur limitata “condizione di favore” (v. riferimenti in basso) aveva pero’ destato perplessita’ e contrarieta’ in una parte dei magistrati e dei giuristi, tanto che il Tribunale di Milano aveva sollevato nel marzo 2013, in occasione di un procedimento nei confronti di alcuni operatori sanitari di un istituto ortopedico, imputati del reato di lesioni personali gravi, cagionate ad una paziente «con colpa generica e per violazione dell’arte medica»; un articolato ricorso di costituzionalita’.
 
Il giudice milanese basava i suoi argomenti essenzialmente sulla supposta equivocita’ della norma, sul contrasto con i principi generali della norma penale; sottolineava inoltre il rischio di burocratizzazione dell’ atto medico (che sarebbe divenuto improntato essenzialmente su una «acritica e rassicurante adesione» alle linee guida e alle buone pratiche già codificate, penalizzando invece chi, con una pari dignità scientifica, se ne discosta, con l’effetto di bloccare l’evoluzione del pensiero scientifico e la sperimentazione clinica”.
Numerosi altri aspetti venivano poi contestati: l’ inclusione, nel dettato generico della norma, di categorie sanitarie che nulla hanno a che vedere con il danno alla persona (veterinari, biologi, psicologi); la possibile interferenza della norma in oggetto nei problemi di sicurezza del lavoro; la mancanza di tutela della persona offesa ecc.
 
L’ argomento principale era tuttavia, naturalmente, la “ ingiustificata disparità di trattamento tra gli operatori sanitari e i soggetti con diversa qualifica”  con compromissione dell’ uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge.
 
La Corte Costituzionale respingeva il ricorso reputandolo inammissibile.
 
Le motivazioni della Corte, tuttavia, sono state basate, piu’ che su questioni di principio, su motivazioni essenzialmente tecniche, in quanto il giudice proponente, esprimendo contestazioni generiche senza “descrivere compiutamente la fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio”   “non specifica la natura dell’evento lesivo, le modalità con le quali esso sarebbe stato causato e il grado della colpa ascrivibile agli imputati; ma, soprattutto, non precisa se, nell’occasione, i medici si siano attenuti – o, quantomeno, se sia sorta questione in ordine al fatto che essi si siano attenuti – a «linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica» proprie del contesto di riferimento, così che possa venire effettivamente in discussione l’applicabilità della norma censurata”.
Percio’ “l’insufficiente descrizione della fattispecie concreta impedisce alla Corte la necessaria verifica della rilevanza della questione, affermata dal rimettente in termini meramente astratti e apodittici”.
 
Per questi motivi il ricorso veniva dichiarato manifestamente inammissibile.
 
E’ tuttavia evidente come la questione non possa ritenersi deinitivamente chiusa. Resta comunque vigente, al momento, lo spiraglio aperto in sede penale dalla Legge Balduzzi
 
Daniele Zamperini
 
Sull’ argomento:
http://www.scienzaeprofessione.it/public/nuke/modules.php?name=News&file=article&sid=721
http://www.scienzaeprofessione.it/public/nuke/modules.php?name=News&file=article&sid=799
http://www.scienzaeprofessione.it/public/nuke/modules.php?name=News&file=article&sid=850
http://www.scienzaeprofessione.it/public/nuke/modules.php?name=News&file=article&sid=902
 
 
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