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Responsabilita' professionale: Odontoiatra e intervento tardivo
Pubblicato da dzamperini in data 01/05/2008 19:53
Normative di interesse sanitario La Cassazione ha puntualizzato i criteri di attribuzione di responsabilità’ professionale per gli odontoiatri nel caso di tardivo intervento di implantologia. Nel caso di responsabilita' contrattuale, l' onere di provare i corretti adempimenti spetta al medico, al paziente spetta solo di provare l' eventuale peggioramento.
I criteri:

La Suprema Corte si e’ espressa con sentenza  n. 3520/2008 in materia di ripartizione dell’ onere probatorio nel caso di un odontoiatra che aveva effettuato l’ impianto di una protesi a oltre sette mesi di distanza dall’ estrazione dei denti.
Sono stati ribaditi, in sostanza, i criteri generali attualmente prevalenti in tema di responsabilità’ contrattuale:
La responsabilità’ della prova di innocenza grava sempre sul professionista.
I criteri su cui basarsi sono (Cass. ss.uu. 13533/2001):
a) della natura, facile o non facile, dell'intervento del medico;
b) del peggioramento o meno delle condizioni del paziente;
c) della valutazione del grado di colpa di volta in volta richiesto: lieve, nonché presunta, in presenza di operazione routinarie; grave, sia pur sotto il solo profilo della sola imperizia (Corte cost. 166/1973), se relativa ad interventi che trascendano la ordinaria preparazione media ovvero non risultino sufficientemente studiati o sperimentati, salvo l'ulteriore limite della particolare diligenza e dell'elevato tasso di specializzazione richiesti in tal caso al professionista;
d) del corretto adempimento tanto dell'onere di informazione - con conseguente consenso del paziente -, quanto dei successivi obblighi del paziente stesso attraverso il successivo controllo degli effetti dell'intervento.
La Corte ha quindi precisato che "spetta al medico/debitore la prova della mancanza di colpa (sub specie della sopravvenienza, nella serie causale che dall'intervento ha condotto all'evento di danno, di un fatto inevitabile o imprevedibile), mentre il paziente è tenuto soltanto a provare il rapporto (nella specie, contrattuale) con il professionista e la riferibilità a quest'ultimo dell'intervento, allegando il risultato peggiorativo conseguito".
DZ Fonte: cataldi.it
 
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