Responsabile: 
Daniele Zamperini 
O.M. Roma 19738 -
O. d. G. Lazio e Molise 073422  
daniele.zamperini@gmail.com
 
 
I Principi di questo sito 
Ordine_medici_padova.gif (3418 byte)
Patrocinato da O.M. della Provincia di Padova
Scienza e Professione
Portale Telematico di informazione scientifica e professionale



Mezzo secolo di professione Medica.

Medicina, Biologia, Psicologia, Normativa e Scienze Varie: tutto cio' che fa cultura - Sito Gratuito - Gestore Daniele Zamperini - P.IVA: 01743690586

Modules
· Home
· Archivio Generale
· Ultimi Articoli per Argomento
· Utilità scaricabili
· FAQ - Cosa faccio se...?
· Cerca in Archivio
· Archivio Cronologico
· Web Links
· Amministrazione


 
Illecito rifutare il prelievo di sangue, se a scopo investigativo
Pubblicato da dzamperini in data 29/10/2014 00:00
Normative di interesse sanitario In caso di guida di autoveicolo sotto l' effetto (sospetto) di supefacenti, diventa reato rifiutarsi di effettuare l' esame del sangue. Tale rifiuto  integra il reato previsto dall'art. 187, commi 3 e 4, del Codice della Strada. ( Cass. n. 2987/14)
Daniele Zamperini

Un automobilita, imputato del reato di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, si era rifiutato di sottoporsi al prelievo ematico adducendo di non aver riportato alcuna lesione e quindi di non necessitare di accertamenti clinici e sanitari.

La Cassazione ha pero' specificato che e' effettivamente possibile per il conducente opporsi agli accertamenti sanitari richiesti per finalità diagnostico-terapeutiche qualora non necessari; non e' lecito rifiutarsi se essi vengono richiesti per scopi investigativi, volti a verificare le condizioni psicofisiche del conducente.
E' irrilevante, in questo caso, se la persona abbia riportato delle lesioni oppure no.


Infatti, secondo la Suprema Corte, le due procedure procedono su binari diversi per cui il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti e' illegittimo, integrando il reato previsto dall'art. 187 del Codice della Strada 
(187 C.8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 186, comma 7. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119...:".

Gli accertamenti previsti dall'articolo 187 del Codice della Strada, quindi, non corrispondono a quelli praticati per necessità terapeutica ma sono piuttosto di esami richiesti dagli agenti quando c'è motivo di ritenere che il conducente si trovi alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope e non necessiti di cure e trattamento ospedaliero.
Non e' quindi possibile esimersi.

Daniele Zamperini
 
Links Correlati
· Inoltre Normative di interesse sanitario
· News by dzamperini


Articolo più letto relativo a Normative di interesse sanitario:
Tutti in pensione alla stessa eta': lo dispone la CEE



Valuta Articolo
Punteggio Medio: 0
Voti: 0

Per favore, prenditi qualche secondo e vota questo articolo:

Eccellente
Molto buono
Buono
Nella media
Pessimo



Opzioni

 Pagina Stampabile Pagina Stampabile



Argomenti Associati

Normative di interesse sanitario

Sito gestito e diretto da Daniele Zamperini, Roma, Medico e Giornalista-Pubblicista - Ultima modifica strutturale della pagina: 30/09/2012 - I singoli articoli riportano la data della loro pubblicazione
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2005 by me.
You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt
PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Generazione pagina: 0.40 Secondi