Cio' consente pero' l' utilizzazione delle registrazioni solo per la tutela di un diritto proprio o altrui; non e' consentita la diffusione per scopi diversi o per semplice pettegolezzo.
Anche il codice della privacy, all'articolo 13 consente espressamente l'utilizzo delle registrazioni solo quando esse sono volte a far valere o a difendere un diritto in sede giudiziaria, ponendo poi come limitazione la circostanza che l'utilizzo di tali dati sia limitato al perseguimento delle predette finalità e al tempo ad esso strettamente necessario.
E' essenziale che la registrazione venga effettuata da un soggetto che partecipi alla conversazione o che sia legittimato ad assistervi: non e' lecita la registrazione effettuata da un soggetto estraneo che la ottenga spiando fraudolentemente conversazioni altrui. In questo caso si puo' realizzare una condotta idonea a integrare un'interferenza illecita nell'altrui vita privata, sanzionabile ai sensi dell'articolo 615-bis del codice penale, a meno che non siano intercettazioni autorizzate dal giudice.
Daniele Zamperini