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Utilizzabilita' delle registrazioni come prove
Pubblicato da dzamperini in data 05/09/2016 00:00
Normative di interesse sanitario

La registrazione di un colloquio tra più soggetti può essere utilizzata come prova sempre e legittimamente quando colui che la effettua è parte del colloquio stesso o, comunque, e' legittimato ad assistervi.E cio' vale sia in cause civili che penali. Le conversazioni entrano a far parte del patrimonio di conoscenza di coloro che vi assistono in maniera non occulta e che quindi possono disporne liberamente. (Cass. Pen 18908/2011).
Daniele Zamperini


Nella sentenza della Cassazione sopra citata, si e' affermato che la liceità del registrare una conversazione deriva dal fatto che chi conversa accetta il rischio che quanto egli dice sia documentato mediante registrazione.
Cio' consente pero' l' utilizzazione delle registrazioni solo per la tutela di un diritto proprio o altrui; non e' consentita la diffusione per scopi diversi o per semplice pettegolezzo.

Anche il codice della privacy, all'articolo 13 consente espressamente l'utilizzo delle registrazioni solo quando esse sono volte a far valere o a difendere un diritto in sede giudiziaria, ponendo poi come limitazione la circostanza che l'utilizzo di tali dati sia limitato al perseguimento delle predette finalità e al tempo ad esso strettamente necessario.

E' essenziale che la registrazione venga effettuata da un soggetto che partecipi alla conversazione o che sia legittimato ad assistervi: non e' lecita la registrazione effettuata da un soggetto estraneo che la ottenga spiando fraudolentemente conversazioni altrui. In questo caso si puo' realizzare una condotta idonea a integrare un'interferenza illecita nell'altrui vita privata, sanzionabile ai sensi dell'articolo 615-bis del codice penale, a meno che non siano intercettazioni autorizzate dal giudice.

Daniele Zamperini
 
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