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Licenziamento per il dipendente che lavora durante l'aspettativa
Pubblicato da dzamperini in data 11/02/2023 00:00
Normative di interesse sanitario



La violazione del divieto di svolgere qualsiasi attività lavorativa durante il periodo di aspettativa giustifica il licenziamento
Cass. ordin. 19321/2022.


I fatti: 
un lavoratore, in aspettativa per gravi motivi familiari, e’ stato sorpreso a svolgere attivita’ lavorativa presso l'attività del coniuge. 
Il lavoratore veniva licenziato. 

Il lavoratore ricorreva in giudizio contro il licenziamento ma veniva condannato sia in primo che in secondo grado.
Ricorreva in Cassazione adducendo che l'aspettativa concessa dal datore di lavoro non aveva comportato conseguenze per lo stesso, in quanto non aveva avuto la necessità di sostituirlo; non erano conseguiti nemmeno costi per la collettività non avendo ricevuto benefici economici. 

La Cassazione confermava la condanna e quindi il licenziamento.
Per la corte infatti sussiste il giustificato motivo soggettivo. A nulla rilevava che avesse prestato la propria opera presso l'impresa del coniuge, in quanto la gravità dell'inadempimento si basava sull’ espresso divieto di svolgere, nel periodo di tempo dell'aspettativa concessa per gravi motivi familiari, qualsiasi attività lavorativa. 

Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo e’ stato ritenuto dalla Corte proporzionato a tale inadempimento, applicando le relative clausole generali in relazione all'espresso divieto normativo.

Daniele Zamperini

 
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