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Torna ai medici l’ onere di applicare l’ esenzione per reddito
Pubblicato da dzamperini in data 10/01/2010 00:00
Normative di interesse sanitario E’ stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 11.12.09, G.U. n. 302 del 30.12.09, che dispone dell’ apposizione e della verifica delle esenzioni ticket per reddito tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria.  L’ esenzione non sara’ piu’ autocertificata sulla ricetta, ma verra’ apposta dai Medici di Famiglia e solo sulle richieste di prestazioni specialistiche ambulatoriali.

Il Decreto prevede che, ai fini  del  controllo  della  sussistenza  del  diritto  degli assistiti all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria  in base al  reddito  per  le  prestazioni  di  assistenza  specialistica ambulatoriale, verra’ messo a disposizione al sistema Tessera Sanitaria (in sola lettura) da parte dell’ Anagrafe Tributaria un archivio separato, contenente il  reddito  complessivo annuo dei nuclei familiari al di sotto della soglia di reddito prevista ( attualmente Euro 36.151,98), comprensivi dei codici  fiscali  dei soggetti risultanti componenti dei nuclei familiari.
A sua volta  l'INPS rende  disponibile  al  SSN, tramite il Sistema Tessera Sanitaria, l'accesso in lettura agli elenchi dei titolari di pensione sociale o di assegno sociale nonche' gli elenchi dei titolari di pensione integrata al minimo.

Vengono poi integrati i dati e messi a disposizione elettronicamente (sempre tramite la Tessera Sanitaria) i nominativi degli aventi diritto all’ esenzione per reddito.

 
Medici di famiglia:

Ai medici di medicina generale e ai pediatri  di  libera  scelta che eventualmente non dispongano degli adeguati mezzi informatici per la rilevazione dei dati tramite il sistema Tessera Sanitaria, l'Azienda  sanitaria  locale  provvede a fornire, direttamente ad ogni medico, su supporto cartaceo le informazioni inerenti l'elenco dei propri assistiti con  un  codice di esenzione per reddito idoneo a  non  rivelare  la  condizione  di esenzione. Tale elenco resta nella  sola  disponibilita'  del  medico prescrittore.

 
Altri medici prescrittori:

qualora non dispongano di adeguati mezzi informatici le informazioni di esenzione vengono rilevate dalla  richiesta di prescrizione fatta dal MdF ovvero,  per   le prestazioni in accesso diretto, dalla ricevuta di accettazione  della prestazione.

 
Procedure pratiche:

All'atto della prescrizione su ricettario del Servizio sanitario nazionale di prestazioni di assistenza  specialistica  ambulatoriale, il  medico  prescrittore,   su   richiesta   dell'assistito,   rileva l'eventuale codice di esenzione, lo  comunica  all'interessato  e  lo riporta sulla ricetta.

Se non esente, barra la lettera N.

 
Qualora l’ assistito volesse informazioni circa la propria posizione in merito all’ esenzione, o volesse valersi dell’ esenzione in difformita’ di quanto risulti ufficialmente al medico, dovra’ recarsi presso la propria ASL e chiedere un cerificato provvisorio, valido per l’ anno solare in corso, mediante idonea autocertificazione. Il medico apporra’ sulla prescrizione il codice riportato sul documento provvisorio.

 
Vengono stabiliti controlli stringenti.

Qualora si evidenzi  che in realta’ non sussistesse il diritto all’ esenzione per reddito, la ASL comunica   all'assistito   l'elenco    delle    prestazioni    fruite indebitamente, ed il corrispondente

ammontare della quota di  partecipazione  alla  spesa, da versare al SSN entro un termine che deve essere compreso tra i 30 e i 120 giorni. Entro questo termine il paziente deve provvedere al pagamento, oppure presentare la documentazione comprovante l’ effettivo diritto all’ esenzione.

Decorso  inutilmente  il termine stabilito, al paziente sara' inibito l'accesso a nuove  prestazioni  di

specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale fino al momento della regolazione del debito.


Commento:     

Va sottolineato, per prima cosa, che al medico non verra’ assolutamente chiesto di verificare o certificare in nessun modo il possesso dei requisiti di reddito del proprio assistito: egli dovra’ semplicemente prenderne atto trascrivendone le sigle nello stesso modo in cui viene effettuato per le esenzioni di altro genere (patologie, invalidita’ ecc.).

 
La cosa verra’ effettuata in automatico nel caso di medici adeguatamente informatizzati, verra’ effettuata manulmente, invece, per i medici che scrivano manualmente le prescrizioni.


Da osservare che il decreto prevede le nuove incombenze solo per le prescrizioni specialistiche  ambulatoriali e non per le ricette farmaceutiche, anche se non e’ agevole comprenderne i motivi. Questo diminuira’ notevolmente l’ impatto iniziale, probabilmente aggravato dall’ usuale  disordine organizzativo degli Enti sanitari.

 
Problemi:

- Non si capisce come ci si dovra’ regolare per le prescrizioni farmaceutiche. E’ presumibile che si continui col sistema attuale, generando una potenziale confusione, e probabilita’ di errori.

- Gestione delle sostituzioni: occorrera’ stabilire delle procedure mediante le quali anche i sostituti possano accedere alle informazioni necessarie.


Il testo completo: clicca qui
 
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