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Il falso professionista commette reato anche per prestazioni singole e gratuite
Pubblicato da dzamperini in data 30/01/2008 08:33
Normative di interesse sanitario
Malgrado si assista al dilagare dei "falsi professionisti" che assicurano prestazioni pur non avendo titolo per effettuarle, la giurisprudenza conferma la linea dura verso i casi che vengono portati davanti al giudice. Una recente sentenza della Cassazione conferma questa tendenza.



La Cassazione, con la sentenza  42790/2007 ha confermato un atteggiamento intransigente verso coloro che esercitano abusivamente una professione, senza che valga a diminuire la gravita’ del reato il fatto che tale esercizio sia avvenuto anche per un solo giorno, e gratuitamente. Alcune professioni sono infatti “protette” nel senso che, per poterle praticare, occorre essere obbligatoriamente in possesso di alcuni titoli abilitativi, ed essere iscritti a specifici Albi.

Pe rquesto motivo la Corte ha annullato l’ assoluzione di un fiorentino 60enne che aveva svolto per una sola giornata un'attivita' di tipo ragionieristico per un amico e in forma completamente gratuita, pur non essendo iscritto all’ albo dei ragionieri.  Ne’ e’ valso ad assolverlo il fatto di aver prestato la sua opera abusiva con il consenso del cliente.

Ai fini della configurabilita' del delitto di esercizio abusivo di una professione - spiega la Corte - "non e' necessario il compimento di una serie di atti, ma e' sufficiente il compimento di un'unica ed isolata prestazione riservata ad una professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione, mentre non rileva la mancanza di scopo di lucro nell'autore o l'eventuale consenso del destinatario della prestazione, in quanto l'interesse leso, essendo di carattere pubblico, e' indisponibile".

 
E’ evidente come questi concetti possano interessare, ancora di piu’, gli esercenti attivita’ sanitarie.

DZ

 
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