Responsabile: 
Daniele Zamperini 
O.M. Roma 19738 -
O. d. G. Lazio e Molise 073422  
daniele.zamperini@gmail.com
 
 
I Principi di questo sito 
Ordine_medici_padova.gif (3418 byte)
Patrocinato da O.M. della Provincia di Padova
Scienza e Professione
Portale Telematico di informazione scientifica e professionale



Mezzo secolo di professione Medica.

Medicina, Biologia, Psicologia, Normativa e Scienze Varie: tutto cio' che fa cultura - Sito Gratuito - Gestore Daniele Zamperini - P.IVA: 01743690586

Modules
· Home
· Archivio Generale
· Ultimi Articoli per Argomento
· Utilità scaricabili
· FAQ - Cosa faccio se...?
· Cerca in Archivio
· Archivio Cronologico
· Web Links
· Amministrazione


 
Se il coniuge cambia sesso, il matrimonio resta valido?
Pubblicato da dzamperini in data 14/09/2013 00:00
Normative di interesse sanitario Un problema curioso ma di notevole impatto sociale, almeno potenziale, si e’ posto recentemente all’ attenzione della magistratura: cosa succede se nel corso di un matrimonio uno dei coniugi decide di cambiare sesso? E’ lecito imporre ope legis lo scioglimento del matrimonio? (Cass. I civ., ordinanza interlocutoria 14329/13)
Daniele Zamperini

Il signor A, regolarmente coniugato,  ha subito un intervento di cambiamento di sesso. In seguito a tale intervento ha ottenuto dal Tribunale la rettifica del nome (in versione femminile) e dei suoi dati anagrafici. L’ Ufficiale di Stato Civile, pero’, ha annotato anche il fatto che, in seguito al cambiamento legale di sesso venivano a cessare anche gli effetti civili del matrimonio contratto anni prima.

Tale annotazione è stata posta anche sull'atto di nascita della moglie (ai sensi della legge 164/1982), ma le due donne-coniugi hanno pesentato opposizione in Tribunale allo scioglimento coatto del matrimonio chiedendo la cancellazione di queste annotazioni in quanto apposte senza i dovuti requisiti di legge.

Il Tribunale riconosceva la legittimita’ della richiesta ordinando la cancellazione delle annotazioni riguardanti la cessazione del rapporto coniugale.
A questo punto c’e’ stata opposizione da parte del Ministero dell'Interno, che ha presentato appello, vincendolo.

Le due coniugi allora hanno presentato ricorso in Cassazione in base al dettato degli artt 2 e 4 della Costituzione, sostenendo che lo scioglimento di un matrimonio deve avvenire solo dopo il pronunciamento di una sentenza da parte del Tribunale e non da semplici annotazioni dell’ ufficiale di stato civile (ma una sentenza in merito non c’era stata) e che, inoltre, il coniuge rimasto del sesso originario non aveva chiesto lo scioglimento del vincolo. Il Ministero citava la legge 164 del 1982 e sottolineava che che nel nostro paese non sono ammessi vincoli matrimoniali tra persone dello stesso sesso.

La Corte di Cassazione, pur ammettendo l'illegalità delle nozze tra persone dello stesso sesso, notava che nel caso in questione il rapporto matrimoniale era preesistente e la sua interruzione violava i diritti dei coniugi; inoltre anche la Carta dei Diritti del'Unione Europea tutela matrimoni e unioni di fatto tra individui dello stesso sesso, in quano fra essi vi è un rapporto di affettività.

Alla fine di questo complicato intreccio, la Cassazione provvedeva a trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale perché si pronunci sulla costituzionalita’ della legge 164 del 1982 e le sue successive modificazioni.
Ora non resta che attendere…
 
Links Correlati
· Inoltre Normative di interesse sanitario
· News by dzamperini


Articolo più letto relativo a Normative di interesse sanitario:
Tutti in pensione alla stessa eta': lo dispone la CEE



Valuta Articolo
Punteggio Medio: 0
Voti: 0

Per favore, prenditi qualche secondo e vota questo articolo:

Eccellente
Molto buono
Buono
Nella media
Pessimo



Opzioni

 Pagina Stampabile Pagina Stampabile



Argomenti Associati

Pensieri e opinioni professionali

Sito gestito e diretto da Daniele Zamperini, Roma, Medico e Giornalista-Pubblicista - Ultima modifica strutturale della pagina: 30/09/2012 - I singoli articoli riportano la data della loro pubblicazione
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2005 by me.
You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt
PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Generazione pagina: 0.32 Secondi