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Il paziente rifiuta il ricovero? Problemi suoi
Pubblicato da dzamperini in data 26/09/2013 00:00
Normative di interesse sanitario Nessuna responsabilita’ puo’ essere ravvisata a carico dei sanitari se il paziente rifiuta il ricovero (Cass. n. 14530/2013 sez. III Civile del 10/6/2013  )
Daniele Zamperini

Una paziente si era recata in Pronto Soccorso per disturbi fisici che inducevano il medico a consigliare il ricovero ospedaliero.
Non e’ chiaro (ma secondo la Corte sarebbe irrilevante) se tale consiglio derivasse dalla gravita’ del quadro clinico o per solo scopo precauzionale.
Il ricovero fu rifiutato dalla paziente e tale rifiuto venne anche sottoscritto dalla madre. La situazione non permetteva di effettuare ulteriori accertamenti se non in condizione di ricovero, e non esistevano i presupposti per un ricovero coatto.

La paziente decedeva poco tempo dopo; i congiunti  chiamarono in giudizio la Regione, la ASL e il medico di P.S. attribuendo il decesso all'omissione, da parte dei medici del P.S. dei trattamenti necessari in relazione alla particolare condizione fisiopsichica della vittima.


I giudici di merito assolvevano da responsabilità la ASL e il medico di P.S. confermando la carenza di legittimazione passiva (ovvero dell' obbligo di rispondere a quanto avvenuto) della Regione. .

I congiunti ricorrevano in Cassazione affermando che il comportamento del medico di P.S. sarebbe stato “talmente superficiale e trascurato da poter benissimo essere inquadrato nell'ipotesi di cui all'art. 1176, 2 co., c.c.”, perché non avrebbe “avvisato la paziente e i suoi familiari dei rimedi da porre in essere”. la ASL ricorreva invece sostendo l’ assenza di propria legittimazione passiva.


La Cassazione confermava la legittimazione passiva della Asl, ma respingeva comunque il ricorso dei familiari della paziente
“ risulta corretta in diritto l'esclusione della responsabilità del sanitario, per non essere stata dimostrata dai danneggiati, cui incombe il relativo onere probatorio, la sussistenza del nesso eziologico tra la sua condotta, in occasione del consiglio del ricovero e del relativo rifiuto dopo la visita di pronto soccorso, e l'evento mortale occorso alla paziente volontariamente sottrattasi a detto ricovero”.


Il medico veniva quindi definitivamente assolto.
 
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