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Consenso informato 1: vale solo per lo specifico intervento
Pubblicato da dzamperini in data 25/11/2013 00:00
Normative di interesse sanitario Il consenso informato rilasciato per uno specifico intervento non e’ valido in caso si effettui un intervento chirurgico differente ( Cass Civ. III n. 14024 del 4 giugno 2013)
Daniele Zamperini

I fatti:
Un paziente si era ricoverato in Ospedale per essere operato di ascesso gluteo, poi meglio specificato come “ ascesso perianale-fistola sacrococcigea ascessualizzato”.
 
Il paziente aveva firmato il consenso informato per questo intervento, ma poi era stato invece operato di “fistola perianale trans-sfinterica” riportando successivamente gravi complicazioni come ina incontinenza alle feci solide.
 
Tale complicazione, pur prevista tra quelle dell’ intervento praticato, non lo era per l’ intervento programmato per cui aveva firmato il consenso.
 
I giudici di merito, sia in primo grado che in appello (discordando dalle conclusioni del CTU) avevano respinto la richiesta di risarcimento sulla base del concetto che, avendo i medici dovuto correggere la diagnosi solo nel corso dell’ intervento, non avevano potuto interromperlo per chiedere un nuovo consenso informato; inoltre, sostennero i giudici d’ appello, il paziente era stato certamente informato della necessita’ di un intervento in regione anale, per cui era implicita la necessita’ di dover intervenire, qualora fosse necessario, sullo sfintere anale.
 
La prova di una eventuale mancata informazione era stata posta a carico del paziente stesso.
 
Il paziente ricorreva allora in Cassazione, che accoglieva il ricorso.
 
In primo luogo, sottolinea la Corte, i giudici di merito si sono discostati dalle conclusioni del CTU senza motivare adeguatamente la loro convinzione che i rischi dell’ intervento effettuato potessero essere ricompresi in quelli del diverso intervento per cui il paziente aveva firmato il consenso.
 
Sottolineava anche l’ erronea attribuzione dell’ onere della prova, trattandosi di responsabilita’ da contatto sociale, per cui tale onere andava posto a carico del medico.
 
La sentenza veniva percio’ annullata e rinviata alla corte d’appello per un riesame.
 
Commento personale:
A dire il vero le critiche della Cassazione sembrano basarsi piu’ su problematiche “tecniche” piuttosto che di merito: appare assai poco praticabile la prassi di interrompere un intervento chirurgico in corso per prospettare la nuova situazione al paziente e chiedergli un nuovo consenso informato.
 
Va sottolineato che si tratta di una sentenza delle sezioni Civili, e abbiamo rimarcato piu’ volte come in ambito civilistico ci sia la netta tendenza a favorire quanto piu’ possibile il paziente a scapito dei sanitari.
 
E’ diverso il discorso in sede penale: con sentenza n. 18185 (pubblicata in altro articolo)  la IV sezione penale ha invece assolto l’ equipe chirurgica in quanto, trovandosi in condizioni di urgenza (ma quale grande intervento non lo e’??) non era possibile pretendere il rinnovo del consenso.
 
Quindi ragionevolezza in sede penale, pugno duro in sede civile.
Magra consolazione…
 
La sentenza penale sopra citata viene riportata di seguito
 
Daniele Zamperini
 
 
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