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Il responsabile dello studio deve conoscere i titoli dei collaboratori
Pubblicato da dzamperini in data 16/02/2014 00:00
Normative di interesse sanitario Condannato per lesioni il titolare di una studio in cui un odontotecnico (privo di titolo per operare sul paziente) aveva causato un danno. E non importa che il titolare non fosse a conoscenza dei reali titoli del collaboratore.
Corte di Cassazione Penale n. 21220/2013, sez. VI del 17/5/2013 


I fatti:
N., odontotecnico, operava nello studio del dott. C. (odontoiatra) e, pur privo della prescritta abilitazione, effettuava prestazioni odontoiatriche tra cui un impianto endoosseo, con il consenso del titolare dello studio, arrecando dei danni a carico di un paziente.
Il tribunale di primo grado condannava sia l’ odontotecnico che il titolare dello studio (per il reato di cui agli artt. 110 e 348 c.p.) ad una pena pecuniaria, con tutti i benefici di legge, assolvando il titolare dal reato di lesioni per non aver commesso il fatto.
In seguito all’ appello proposto dal titolare dello studio la Corte confermava le responsabilita’ gia’ accertate ma lo riconosceva colpevole anche del reato di lesioni personali.
 
Il medico ricorreva in Cassazione sostenendo che la condotta di connivenza con l’ odontotecnico o la  tolleranza non possano integrare l'effettiva azione delittuosa (di lesioni); inoltre  la mancanza dei titoli di idoneita’ all’ attivita’ medica era stata portata a conoscenza del medico (direttore sanitario dello studio) solo all'atto della denuncia del paziente, senza che fosse stata dimostrata la conoscenza da parte del medico della condotta illecita del suo collaboratore.

La Cassazione respingeva il ricorso, essendo provato il consenso del titolare alla commissione dell’ illecito.
“Questa Corte si e’ invero ripetutamente espressa nel senso che risponde a titolo di concorso (cfr. sentenza ultima citata 42174/12) nel delitto de quo chiunque consenta o agevoli lo svolgimento da parte di persona non autorizzata di attivita’ professionale per cui e’ richiesta come nella specie una specifica abilitazione dello Stato (cfr. Cass. pen. sez. 6, 17893/2009, Zuccarelli; 13170/2012, Colleoni).”.

Quanto all’ aspetto della mancata conoscenza dei titoli dell’ odontoiatra, la Corte sottolinea che, oltre alla conoscenza dei titoli “formali” del suo collaboratore, il titolare debba conoscerne anche le capacita’ effettive:
“ Il responsabile di uno studio medico (nella specie Direttore responsabile della struttura medica), per la peculiarita’ della funzione posta a tutela di un bene primario… ha l'obbligo di verificare, in via prioritaria ed assorbente, non solo i titoli formali dei suoi collaboratori, curando che in relazione ai detti titoli essi svolgano l'attivita’ per cui essi risultano abilitati, ma ha altresi’ l'ulteriore, concorrente e non meno rilevante, obbligo di verificare in concreto, che, al formale possesso delle abilitazioni di legge, corrisponda un accettabile standard di "conoscenze e manualita’ minimali", conformi alla disciplina ed alla scienza medica in concreto praticate.”.
In mancanza “ il direttore dello studio medico, non solo risponde del concorso nel reato di cui all'art. 348 c.p., con la persona non titolata, ma risponde del pari, ex art. 113 c.p., degli illeciti, prevedibili secondo l'"id quod plerumque accidit" e derivati dalla mancata professionalita’ del collaboratore la cui competenza formale e sostanziale non sia stata convenientemente verificata”.

Daniele Zamperini
 
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