Quanto al reato di interruzione di pubblico servizio, la Cassazione ha rilevato che avendo distolto le apparecchiature informatiche dai compiti istituzionali ( il monitoraggio dell'impianto pubblico di illuminazione) l'imputato causato, per tutta la durata dei collegamenti illeciti, l'interruzione del servizio svolto nell'interesse pubblico, realizzando pertanto "il reato contestato di cui all'art. 340 codice penale".
Commento personale:
Sul problema dell’ uso personale del telefono dell’ ufficio (su cui sono state emesse in passato sentenze varie e talvolta difformi, in cui talvolta l’ atto e’ considerato “non reato” oppure rubricato a titoli diversi) sono intervenute le Sezioni Unite, con conclusioni piuttosto “pesanti” per gli utilizzatori abituali
(Sentenza n. 19054/2013, commento riportato su
http://www.scienzaeprofessione.it/public/nuke/modules.php?name=News&file=article&sid=895 ).
La Cassazione stabili’ in quell’ occasione che puo’ concretizzarsi addirittura il reato di peculato, piu’ grave della frode o dell’ appropriazione indebita, anche nel caso di tariffe “flat”.
In quest’ ultimo caso pero’ il reato puo’ essere “graduato” verso fattispecie meno gravi, a seconda dell’ uso concreto che se ne e’ fatto.
In questo caso, anche se non sembra, i giudici hanno avuto la mano non pesantissima, tanto piu’ che la pena veniva dichiarata estinta per prescrizione (salve rimanendo tuttavia le statuizioni civili, certo non leggere).
Daniele Zamperini