Perdita capacita' lavorativa specifica: anche per il disoccupato
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Argomento: Normative di interesse sanitario


Anche il giovane disoccupato ha diritto al risarcimento per la perdita di capacita', senza bisogno di dover dimostrare quale sarebbe stata la sua occupazione futura (Cass. Civ. III n. 23791/2014)  
 Daniele Zamperini



A seguito di incidente stradale un giovane aveva chiesto in giudizio il risarcimento dei danni subiti e, tra questi, anche il danno patrimoniale per la perdita di capacità lavorativa. Il danno era molto serio, essendo stata riconosciuta una invalidita' del 70%.

In primo grado tale richiesta era stata accolta, ma poi veniva respinta in appello con la motivazione che il danneggiato, all'epoca dell'incidente, fosse solo un giovane disoccupato e che non aveva fornito prova della futura attività lavorativa.

Il giovane ricorreva in Cassazione dove invece il suo diritto veniva riconosciuto.

"L'esclusione del danno patrimoniale in un soggetto ventenne, ma non ancora occupato, che subisce una menomazione psicofisica del 70% di invalidita' - afferma la Corte -  costituisce la violazione del principio del diritto alla riparazione integrale del danno da illecito, nella specie da circolazione”.
Questo perche' la pretesa risarcitoria, nel caso in oggetto, era stata comunque provata da elementi noti quali l'eta' della vittima e l'accertamento della compromissione delle capacita' di potenziale  guadagno futuro.
 
Data l'alta percentuale di invalidità subita, le chances di competizione lavorativa futura della giovane vittima risultano inevitabilmente compromesse, venendo cosi' giustificata “la liquidazione equitativa del lucro cessante tenendo conto dell'effetto permanente del pregiudizio e della sua gravità obiettiva”.

La sentenza veniva percio'  annullata e rinviata in Corte d' Appello per una valutazione equitativa di questa voce di danno aggiuntivo  (lucro cessante per perdita di capacita' lavorativa specifica).







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